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Parcheggi interrati: quando è necessario il permesso di costruire?
Una sentenza della Cassazione afferma che il permesso è necessario per i lavori che trasformano in modo durevole l'area
La giurisprudenza chiarisce un concetto di rilievo in ambito di lavori in edilizia: il permesso di costruire non è necessario soltanto per gli interventi edilizi volti alla costruzione di manufatti al di sopra del suolo ma anche per i lavori edilizi completamente o parzialmente interrati idonei a trasformare in modo durevole l’area impegnata. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (Sezione III penale), con la sentenza 19444 depositata il 12 maggio 2014.
Con riferimento al permesso di costruire e ai manufatti interrati, l’art. 9 della Legge Tognoli (l. 122 del 24 marzo 1989) conferisce ai proprietari la possibilità di realizzare nel sottosuolo degli immobili, ovvero nei locali al pianterreno dei fabbricati, parcheggi in deroga agli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi.
Il TAR Marche, mediante la sentenza n. 640/2013, ha disposto però che i parcheggi possono essere realizzati senza permesso di costruire solo se sono dislocati al di sotto dell’originario piano naturale di campagna: a parere dei giudici amministrativi marchigiani l’articolo 9 della Legge Tognoli è applicabile soltanto ai manufatti completamente interrati, ovvero collocati nel sottosuolo per l’intera altezza. Pertanto occorre fare attenzione alla reale collocazione dell’area interessata dai lavori.
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