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Permesso di costruire: quando è necessario per le opere stagionali?
Un'interessante pronuncia del Consiglio di Stato evidenzia il concetto di temporaneità e stagionalità nelle opere edilizie
Per innalzare opere edilizie stagionali è necessario entrare nell’ingranaggio burocratico della richiesta del permesso di costruire? Sembrerebbe di sì, a certe specifiche condizioni.
La sentenza del Consiglio di Stato del 3 giugno 2014, n. 2842 afferma infatti che il permesso di costruire è imprescindibile qualora le opere aventi carattere stagionale siano direzionate verso la soddisfazione di interessi permanenti nel tempo: in tal caso queste debbono essere equiparate alle “nuove costruzioni”. Da qui sorge la necessità che le opere siano autorizzate mediante il permesso.
Il permesso di costruire è uno dei tanti passaggi burocratici presenti nel nostro paese con riferimento agli adempimenti in edilizia. Ma quali sono i titoli e le procedure realmente necessarie e in che modo è possibile snellire la struttura burocratica relativa al settore? Un interesante articolo pubblicato su Ediltecnico.it, dal titolo illustra le modifiche ed i cambiamenti in procinti di avvenire…
Il supremo tribunale amministrativo è intervenuto sulla materia ribaltando al decisione di un TAR sottoordinato e inserendosi nel solco di una giurisprudenza di rilievo.
Nella vicenda concreta afferente al caso di specie, un operatore economico aveva impugnato gli atti con cui un Comune aveva consentito ad un’impresa concorrente di ampliare il piccolo bar già esistente (con struttura “a chiosco” ed esteso per 12 mq), trasformandolo in una imponente struttura grande circa 120 metri quadri.
Per avallare la sua decisione il Consiglio di Stato ha evidenziato l’importanza della linea di demarcazione posta tra la nozione di temporaneità delle costruzioni e quella, notevolmente diversa, di stagionalità. Infatti le opere (o i manufatti) che non sono precari, ma sono (secondo le parole letterali della Corte) “funzionali a soddisfare esigenze permanenti”, devono essere ritenuti idonei ad alterare lo stato dei luoghi, con il relativo carico urbanistico, non venendo in rilievo in tale situazione “la precarietà strutturale del manufatto, la rimovibilità della struttura e l’assenza di opere murarie”.
A proposito di titoli edilizi e di procedure burocratiche in edilizia, giungono novità questa mattina dal Consiglio dei Ministri: sotto esame c’è il “pacchetto semplificazioni”. Per saperne di più leggi l’articolo Edilizia: oggi all’esame del Cdm il pacchetto semplificazioni su Ediltecnico.it.
Dunque un’opera edilizia, seppur stagionale, la quale non sia in possesso dei requisiti di specificità e temporalità limitata, non può in alcun modo essere definita “precaria” secondo le categorie giurisprudenziali in materia, necessitando pertanto di preventiva concessione del permesso di costruire.
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