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Permesso di costruire e retroattività della revisione del contributo
Come si sostanzia l'obbligo per i Comuni di procedere alla revisione periodica dei contributi urbanistici? Un sentenza del TAR Lazio chiarisce la questione
Permesso di costruire, come si sostanzia l’obbligo per i Comuni di procedere alla revisione periodica dei contributi urbanistici? Un tema di rilievo affrontato dal TAR del Lazio la scorsa settimana.
Tale obbligo infatti andrebbe connesso con il rispetto del divieto di applicazione retroattiva nei confronti dei titoli edilizi che sono già stati rilasciati in momenti precedenti. Proprio in questa direzione si è mosso il TAR Lazio (Roma), sez. II-bis, mediante la sentenza 2 settembre 2014, n. 9285, la quale ha dichiarato illegittima una determinazione del Comune di Roma (la n. 31 del 19 luglio 2012). Tale delibera andava ad applicare la revisione dei contributi retroattivamente “venendo così ad incidere indebitamente anche sui permessi di costruire già rilasciati”.
I giudici amministrativi romani hanno affermato che tale tipologia di contributo deve essere determinata e liquidata all’atto del rilascio del titolo edilizio: ed il Comune non può successivamente provvedere ad una nuova liquidazione, richiedendo somme alla stregua di conguaglio.
Ma ecco le specifiche parole mediante le quali il TAR ha sancito l’illegittimità della deliberazione: “Il contributo afferente al permesso di costruire, ai sensi dell’art. 16 del d.P.R. 380/2001, commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, è determinato e liquidato all’atto del rilascio del titolo edilizio, onde non può ammettersi, peraltro in mancanza dell’inserimento nel permesso di costruire di una clausola che ne riservi la rideterminazione, che l’Amministrazione comunale possa, in epoca successiva, in relazione all’aggiornamento delle due componenti, provvedere ad una nuova liquidazione, richiedendo somme a conguaglio”.
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