MAGGIOLI EDITORE - Edilizia urbanistica: notizie, leggi e normative per Enti Locali e professionisti


Condoni edilizi: la legge regionale della Campania di fronte alla Consulta
La legge 16/2014 disciplina in maniera elastica la procedura per i condoni di abusi edilizi: è giunta ora l'impugnazione da parte del Governo

Dopo le polemiche e i rivolgimenti delle scorse settimane il Consiglio dei Ministri ha finalmente effettuato l’impugnazione di fronte alla Corte Costituzionale nei confronti della legge 16/2014 della Regione Campania in materia di condono per gli abusi edilizi.

Avevamo enumerato quest’estate le caratteristiche della legge campana, la quale prevedeva maggiore elasticità nel procedimento relativo proprio ai condoni.

Cosa afferma la legge 16/2014
Lo strumento legislativo prevede la possibilità di autocertificazione anche per gli abusi edilizi compiuti in zone con vincoli, purché i suddetti vincoli non siano di inedificabilità assoluta. Inoltre, attraverso le legge campana, sarebbero spostate dal 31 dicembre 2006 al 31 dicembre 2015 i termini per definire le domande di sanatoria presentate in nel territorio regionale secondo le vecchie discipline emanate nel 1985 e nel 1994.

La memoria del Governo
“Alcune disposizioni, istituendo nuove professioni turistiche, contrastano con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di professioni, in violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione. Altre disposizioni – affermano da Palazzo Chigi in relazione all’impugnazione – in materia di condono edilizio, di servizio idrico integrato e di concessioni termominerali contrastano con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di governo del territorio, in violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, invadendo altresì le competenze esclusive statali in materia di tutela dell’ambiente e di tutela della concorrenza di cui all’art. 117, secondo comma, lett. s) ed e) della Costituzione”.

A parere dell’Esecutivo, la previsione contenuta nel provvedimento che proroga e conferisce rilievo impediente alla sanatoria ai soli vincoli previsti dall’articolo 33 della l. n. 47/1985 (comportanti inedificabilità assoluta) possiede l’effetto di ampliare l’ambito del condono edilizio, in contrasto con le norme statali di principio in materia.

Per approfondire i temi dell’impugnazione leggi l’articolo pubblicato la settimana scorsa intitolato Campania, la legge sui condoni verso l’impugnazione da parte del Cdm.

I vizi di incostituzionalità
La norma regionale, infatti, da un versante non contempla i vincoli di inedificabilità relativa, mentre dall’altro non contempla l’ipotesi di vincoli (di inedificabilità assoluta o relativa) posti successivamente alla realizzazione dell’abuso, per i quali l’art. 32 della llegge 47/1985 subordina la sanatoria al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso, prevedendo altresì il silenzio-rifiuto nel caso in cui il parere non venga rilasciato entro il termine di 180 giorni dalla richiesta.

Insomma, secondo il punto di vista del Governo (suffragato, c’è da dire, da un’ampia giurisprudenza), solo alla legge statale competerebbe l’individuazione della portata massima del condono edilizio straordinario, con la legge regionale della Campania in evidente odore di incostituzionalità a causa dello straripamento di competenza ( in materia di governo del territorio) da quest’ultima compiuto.

Ora la parola passa ai giudici della Consulta per il verdetto. 


www.ediliziaurbanistica.it