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Opere stagionali: l'importanza del requisito della precarietà
Il Consiglio di Stato conferma un orientamento consolidato della giurisprudenza: tra bisogni non provvisori e permanenza nel tempo
Il carattere stagionale di un’opera non implica necessariamente precarietà quando i bisogni soddisfatti dalla stessa non sono provvisori: a confermare un orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa è il Consiglio di Stato (sezione sesta), mediante la sentenza n. 5934/2014 depositata lo scorso 1 dicembre.
La vicenda originava dall’accoglimento da parte del TAR Puglia nei confronti di un ricorso proposto da una società contro il parere della Soprintendenza e il collegato diniego comunale del permesso di costruire in sanatoria di un gazebo antistante il marciapiede dell’esercitata attività di ristorazione in una piazza posta nel centro storico di Taranto.
Per approfondire il tema leggi anche l’articolo Opere stagionali: è necessario o no il permesso di costruire?
Il Consiglio di Stato, nel corso del successivo giudizio di impugnazione ed a margine della decisione di merito, ha evidenziato che non implica precarietà dell’opera, ai fini autorizzativi e dell’esenzione dal permesso di costruire, il carattere stagionale di essa, quando la stessa è destinata a soddisfare bisogni non provvisori attraverso la permanenza nel tempo della sua funzione. Non si configurano infatti come manufatti destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee quelli destinati ad un’utilizzazione perdurante nel tempo: in tal senso l’alterazione non può essere considerata temporanea, precaria o irrilevante.
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