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Sindaco iscritto alla cassa dei geometri: chi paga gli oneri previdenziali?
Un interessante caso concreto che spesso può configurarsi presso le amministrazioni comunali: esiste un eventuale obbligo del Comune a riguardo?
Esiste un eventuale obbligo del Comune di pagare i contributi previdenziali al Sindaco in carica (che sia iscritto alla cassa italiana previdenza e assistenza geometri) per il periodo in cui è stato amministratore, nel caso in cui quest’ultimo non abbia di fatto svolto l’attività professionale ed in assenza l’attività professionale?
Il caso risulta interessante sotto molteplici punti di vista. Come è noto, il comma 2 dell’art. 86 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), stabilisce che “agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 l’amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfetaria annuale, versata per quote mensili. Con decreto dei Ministri dell’interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfetarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell’incarico.”
Si tratta di una norma che, secondo un consolidato orientamento della giustizia contabile, deve essere letta in maniera congiunta a quella del comma 1 precedente che si occupa dell’ipotesi in cui l’amministratore sia lavoratore dipendente, essendo le due norme assimilabili sia nella “ratio” che nei presupposti applicativi.
Ma qual è la “ratio” delle due norme? Essa giace nella necessità di rendere concreto il precetto di cui all’art. 51, comma 3, della Costituzione, garantendo il diritto di chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive di disporre del tempo necessario al loro adempimento, conservando le proprie prerogative previdenziali e assistenziali, in condizioni di parità tra lavoratori dipendenti ed autonomi.
Nella pratica, prima di riconoscere all’amministratore il beneficio dei versamenti contributivi, l’ente locale di riferimento dovrà certamente verificare nei fatti la circostanza che il Sindaco in questione non abbia continuato a svolgere (anche in via minima o residuale rispetto all’esercizio della funzione pubblica) la propria attività professionale. Per analizzare con l’ausilio di maggiori riferimenti giurirsprudenziali e dottrinari un tema dai compositi risvolti si suggerisce di consultare l’approfondimento dottrinale, redatto dalla nostra esperta di diritto degli enti locali Antonella Mafrica, intitolato Chi paga gli oneri previdenziali del sindaco iscritto alla cassa dei geometri ma che non formalizza la sospensione della professione?
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