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Contributo concessione edilizia in zona agricola: quando è dovuto?
Il TAR Toscana chiarisce i requisiti per ottenere l'agevolazione relativa alle opere da realizzare nelle zone agricole
A proposito di contributo per il rilascio della concessione edilizia: una recente sentenza del TAR Toscana (n. 1826 del 21 novembre 2014) ha chiarito un rilevante aspetto della materia, con particolare riferimento alla richiesta di permesso di costruire in sanatoria per uno scantinato accessorio ad un immobile con destinazione agricola.
In tale circostanza il proprietario dell’immobile riteneva non dovuto il contributo per il rilascio della concessione edilizia per le opere da realizzare nelle zone agricole. Secondo il proprietario, ai fini del beneficio della gratuità della concessione, sarebbe rilevante ai fini della agevolazione soltanto la destinazione delle opere al servizio dell’attività agricola, indipendentemente dalla qualifica di imprenditore agricolo del richiedente (mancante in capo al richiedente nella fattispecie).
Ma il Comune ha negato l’agevolazione per mancanza proprio dell’ineludibile requisito soggettivo previsto dalla normativa (legge 10/1977, art. 9, comma 1, lett. a). La norma infatti subordina la gratuità della concessione a due condizioni, una oggettiva, cioè la destinazione dell’opera alla conduzione del fondo, e l’altra soggettiva, ovverosia la titolarità della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale. Il TAR ha dato in questo senso ragione proprio all’Amministrazione comunale: ma per approfondire il tema e comprendere ulteriori particolari della decisione del tribunale amministrativo toscano consulta il quesito redatto dai nostri esperti autori Antonella Mafrica e Mario Petrulli intitolato Esonero dal contributo concessorio per opere realizzate in zona agricola.
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