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Sopraelevazione edifici, una nuova articolazione del danno da veduta
Il panorama costituisce un valore aggiunto ad un immobile e la sua lesione determina un danno risarcibile: lo afferma il Consiglio di Stato
Grande novità giurisprudenziale in materia di tutela del paesaggio ed urbanistica: il Consiglio di Stato infatti, mediante la sentenza 362 del 27 gennaio 2015 ha stabilito il diritto al risarcimento da lesione di veduta a favore di un privato per la sopraelevazione della palazzina antistante la propria abitazione.
Il fatto, raccontato nella sentenza, si è concretizzato attraverso il ricorso di un privato contro la sopraelevazione della palazzina posta di fronte alla propria, peraltro realizzata in violazione delle disposizioni del regolamento edilizio locale, che consentivano solo la ristrutturazione e non la sopraelevazione o gli aumenti di volumetria. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso ed annullato il titolo edilizio dei proprietari della palazzina adiacente, e la sentenza era stata poi confermata in grado di appello.
Il Comune, tuttavia, aveva approvato un piano di recupero, con cambiamento di uso della destinazione urbanistica dell’area, che consentiva di sopraelevare il fabbricato.
Il giudice di secondo grado successivamente aveva confermato il dettato emesso in primo grado: il Comune, a sua volta, aveva emesso un ordine di demolizione, con ripristino della volumetria legittima del fabbricato in questione.
Anziché eseguire il giudicato giudiziale, invece, il condominio, sul quale insisteva l’abuso edilizio, aveva impugnato l’ordinanza di demolizione, che è un atto dovuto (essendo la normale conclusione di un procedimento sanzionatorio, in cui non vi è nulla di discrezionale, ma è tutto predefinito per legge) ancora di più per il fatto che si tratta di una “ottemperanza a un giudicato”.
In sintesi, l’Amministrazione non può assolutamente opporsi all’esito di una sentenza e deve, obbligatoriamente, eseguirla: e qualora emetta degli atti contrari al giudicato questi sono nulli di diritto (principio codificato dall’articolo 21-septies della legge 241/90).
Inoltre, ed è questo il principio fondamentale che emerge da questa sentenza, il Consiglio di Stato spiega in ultima istanza che “poiché il panorama costituisce un valore aggiunto ad un immobile, che ne incrementa la quotazione di mercato e che corrisponde ad un interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico, la sua lesione, derivante dalla sopraelevazione o costruzione illegittima di un fabbricato vicino, determina un danno ingiusto da risarcire.” Per capire meglio tutte le articolazioni della sentenza leggi l’approfondimento della nostra esperta Paola Minetti, intitolato Il Consiglio di Stato unisce due principi tradizionali per crearne uno innovativo stabilendo il risarcimento del danno da veduta.
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