MAGGIOLI EDITORE - Edilizia urbanistica: notizie, leggi e normative per Enti Locali e professionisti


Competenza geometri: niente progettazione strutture in cemento armato
Competenze professionali: la sottile linea di confine tra geometri ed ingegneri provoca un ampio dibattito

Competenze professionali: il sottile confine (e i punti di sovrapposizione) tra la sfera appartenente ai geometri e quella relativa agli ingegneri suscita da sempre un ampio dibattito. A che punto giunge il limite tra le due attività? Una domanda a cui la giurisprudenza da tempo cerca di dare una risposta. E non soltanto.

Alcune amministrazioni comunali sono infatti dotate di indirizzi operativi relativi ai procedimenti amministrativi in materia edilizia che chiariscono le competenze professionali dei geometri e dei geometri laureati iscritti al Collegio professionale, in relazione alle caratteristiche dell’opera da realizzare che deve avere caratteristiche strutturali semplici con moduli ripetitivi sia pur con la presenza del cemento armato, che non richiedano competenze tecniche, particolari e specifiche, riservate per legge ad un diverso professionista.

Nel merito, la normativa vigente in materia non esclude del tutto le competenze professionali del geometra in ordine alla progettazione delle costruzioni civili, essendo stato abrogato il regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, per effetto del decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212.

Leggi anche l’articolo Competenze progettuali geometri: che potere ha la giunta comunale?

In merito a questo tema è molto interessante quello che ha affermato l’Arch. Mario Di Nicola su Ediltecnico, il portale di riferimento per i professionisti tecnici: “Pare del tutto scontato che una simile situazione possa creare contenzioso tra i relativi ordini professionali infatti, il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sez. I, con la sentenza n. 1312 del 20 novembre 2013, ha respinto il ricorso proposto dall’Ordine degli ingegneri di Verona e provincia per l’annullamento dell’atto deliberativo comunale relativo alla delimitazione delle competenze professionali tra l’attività dei geometri e quella degli ingegneri”.

I giudici del Consiglio di Stato (Sezione V, n. 883, del 23 febbraio 2015), spiega Di Nicola, “in ordine alla delimitazione delle competenze professionali tra l’attività dei geometri e quella degli ingegneri, hanno stabilito che possono riportarsi le puntuali e condivisibili conclusioni cui è giunta la giurisprudenza, nella quale si precisa che a norma dell’articolo 16, lett. m), del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, e come si desume anche dalle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, che hanno rispettivamente disciplinato le opere in conglomerato cementizio e le costruzioni in zone sismiche, nonché dalla legge 2 marzo 1949, n. 144, recante la tariffa professionale, esula dalla competenza dei geometri la progettazione di costruzioni civili con strutture in cemento armato, trattandosi di attività che, qualunque ne sia l’importanza, è riservata solo agli ingegneri ed agli architetti iscritti nei relativi albi professionali”.

Cerchi un utile strumento di consultazione per la pratica professionale? Maggioli Editore consiglia il volume Guida alla professione di geometra, all’interno del quale vengono trattate le varie competenze del geometra sia dal punto di vista teorico che pratico. Tra le varie discipline trattate emergono: Topografia, Estimo, Successioni, Condominio, Catasto, Urbanistica ed Edilizia, Nozioni di Prestazione Energetica, Cenni di Sicurezza Cantieri e Nozioni di Prevenzione incendi.


www.ediliziaurbanistica.it