MAGGIOLI EDITORE - Edilizia urbanistica: notizie, leggi e normative per Enti Locali e professionisti
Legge Casa: firmato il decreto di attuazione, ecco cosa cambia
Il decreto definisce i criteri per la formulazione di un programma di recupero e razionalizzazione di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica
La firma dei ministri alle Infrastrutture, all’Economia e agli Affari regionali al decreto interministeriale 16 marzo 2015, n. 97 è giunta. Lo strumento normativo attua finalmente l’art. 4 della legge sul Piano Casa (decreto legge n. 47/2014, convertito con legge 80/2014 recante rubrica “Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015”).
Il decreto definisce i criteri per la formulazione di un programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Il programma risulta articolato in due linee:
1. Interventi di non rilevante entità. Questi sono finalizzati a rendere prontamente disponibili gli alloggi sfitti mediante lavorazioni di manutenzione e di efficientamento. Il testo definisce interventi di non rilevante entità quelli di importo inferiore a 15mila euro da realizzarsi entro 60 giorni dal provvedimento regionale di concessione del finanziamento, da adottare entro 30 giorni dalla data di comunicazione di avvenuta registrazione del decreto ministeriale di ammissione a finanziamento. Gli alloggi recuperati vengono assegnati prioritariamente alle categorie sociali individuate dall’art. 1, comma 1, della legge n. 9/2007, a condizione che i soggetti appartenenti a tali categorie siano collocati utilmente nelle graduatorie comunali per l’accesso agli alloggi.
2. Interventi di ripristino di alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria. Questi devono essere attuati mediante la realizzazione di precise tipologie di intervento, cumulativamente ammissibili a finanziamento nel limite di 50mila euro per alloggio. Eccone alcune elencate dalla norma:
– Efficientamento energetico degli edifici da perseguire mediante il miglioramento dei consumi di energia e l’innalzamento di almeno una classe della prestazione energetica o la riduzione di almeno il 30% dei consumi registrati nell’ultimo biennio di utilizzazione dell’immobile;
– Messa in sicurezza delle componenti strutturali degli immobili mediante interventi di adeguamento o miglioramento sismico;
– Rimozione manufatti e componenti edilizie con presenza di materiali nocivi e pericolosi quali amianto o piombo;
– Manutenzione straordinaria sulle parti comuni dell’organismo abitativo e su quelle di pertinenza;
– Superamento delle barriere architettoniche;
Nel decreto vengono inoltre definiti i criteri di ripartizione tra regioni e province autonome relativi alle risorse:
– 67,9 milioni di euro destinati agli interventi di non rilevante entità;
– 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e 40 milioni per il 2018 destinati agli interventi di ripristino di alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria.
www.ediliziaurbanistica.it