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Autorizzazione paesaggistica: la sospensione per fatti impeditivi assoluti
Una sentenza del TAR Puglia apre alla possibilità di sospensione dell'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica
L’efficacia dell’autorizzazione paesaggistica può subire una sospensione per fatti impeditivi assoluti, non dipendenti dal richiedente?
La giurisprudenza amministrativa apre a tale possibilità dopo anni in cui i giudici si erano espressi in senso contrario. La recente sentenza n. 1361 del 23 aprile 2015 del TAR Puglia, sez. I Lecce afferma infatti che “La nuova formulazione della norma avvenuta ad opera dell’art. 4, comma 16, lett. e), n. 1), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, al dichiarato intento di semplificare i procedimenti amministrativi relativi ad interventi edilizi nei Comuni che adeguano gli strumenti urbanistici alle prescrizioni dei piani paesaggistici regionali, al Codice dei beni, ha sostituito il termine “valida” con quello di “efficace”, così dando rilievo alla possibilità dell’atto di produrre effetti giuridici”.
I fatti impeditivi di cui sopra possono essere legati al c.d. factum principis (ovvero, un atto dell’autorità, come un annullamento o un sequestro) oppure alla forza maggiore.
Nel caso dell’autorizzazione paesaggistica, la previgente formulazione, nello stabilire la sua validità quinquennale, esprimeva quindi un valore assoluto che non ammetteva deroghe, sicché non poteva ritenersi rilevante il factum principis. La nuova accezione “efficace” ha ovviamente inteso apportare una modificazione evidente dell’istituto, dato che altrimenti non avrebbe senso la “novella” legislativa, spostando l’attenzione sugli effetti e quindi sulla capacità dell’autorizzazione a spiegare effetti giuridici, con le ovvie conseguenze anche in caso di cessazione temporanea dell’efficacia, cioè di sospensioni dell’idoneità del provvedimento a produrre effetti, sospensioni che – in quanto tali – non influiscono sulla durata quinquennale dell’efficacia, prevista dalla norma.
In concreto, perciò, anche l’efficacia dell’autorizzazione paesaggistica può subire periodi di sospensione per accadimenti oggettivi non imputabili al titolare (si pensi, ad esempio, ad un annullamento dell’autorizzazione, con successiva impugnazione con esito favorevole al ricorrente, come avvenuto nel caso oggetto della sentenza citata): di conseguenza, l’ufficio tecnico comunale deve tenerne conto prima di dichiarare l’eventuale decadenza dell’autorizzazione e non computare tale periodo nel quinquennio. Per un approfondimento in materia suggeriamo la lettura dell’articolo di dottrina firmato dalla nostra esperta di diritto degli enti locali Antonella Mafrica intitolato La giurisprudenza apre alla sospensione dell’efficacia dell’autorizzazione paesaggistica.
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