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Vicinitas e interesse commerciale: ragioni per impugnare il titolo edilizio
Il TAR Puglia ha confermato un orientamento in relazione ad un ricorso proposto dal titolare di un'agenzia immobiliare
Il TAR Puglia ha confermato un orientamento giurisprudenziale già portato avanti anche dal TAR Liguria in relazione al titolo edilizio. Il concetto è il seguente: un interesse commerciale declinato in termini di vicinitas determina “un’ipotesi allargata ed eccezionale di legittimazione all’impugnazione del titolo che supera i tradizionali confini della vicinitas per ampliarla a tutela dell’interesse commerciale”.
Nella sentenza 11 maggio 2015, n. 1495, il TAR Puglia ha ribadito il concetto in relazione ad un ricorso proposto dal titolare di un’agenzia immobiliare presente nelle immediate vicinanze di un fabbricato interessato dall’accertamento di conformità e destinato a svolgere la medesima attività commerciale.
Tale ricorso andava contro il provvedimento con il quale il responsabile del Settore tecnico urbanistico del comune rilasciava, in favore del vicino, un permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n. 380/01 per una serie di lavori interni. Prima di respingere il ricorso, il TAR Puglia ha rilevato l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità dello stesso sollevata dal controinteressato, secondo il quale il ricorrente risulterebbe carente di legittimazione per impugnare il titolo edilizio, avendo egli come unico interesse quello di evitare l’insediamento di un’attività commerciale concorrenziale nelle vicinanze della propria agenzia immobiliare.
In tale direzione i giudici amministrativi hanno richiamato un principio consolidato della giurisprudenza secondo cui “l’impugnazione dei titoli edilizi è consentita in capo a chiunque si trovi in una situazione di stabile collegamento con la zona interessata dalla costruzione assentita, a prescindere da ogni indagine sulla sussistenza di uno specifico interesse, essendo sufficiente la vicinitas quale elemento che distingue la posizione giuridica di un soggetto da quella della generalità dei consociati”.
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