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Architetti enti locali: l'enigma contributi di iscrizione all'albo
Rimborso tassa di iscrizione all'Albo professionale per Architetti ed Ingegneri dipendenti pubblici: è dovuto o no?
Rimborso tassa di iscrizione all’Albo professionale per Architetti ed Ingegneri dipendenti pubblici: è dovuto o no? La risposta non è univoca e, anzi, il tema sta attraversando un rilevante passaggio interpretativo giurisprudenziale (che in parte abbiamo già analizzato nelle scorse settimane, leggi l’articolo Iscrizione all’albo professionisti negli enti locali: chi paga il contributo?)
I principi enunciati per la categoria degli avvocati dalla Cassazione tramite sentenza 16 aprile 2015, n. 7776 valgono anche per gli altri Albi, come ad esempio Architetti e Ingegneri? Secondo la sentenza qui citata il rimborso nei confronti dell’avvocato dell’ente locale avverrebbe in base al vincolo di esclusività e della funzionalità dell’iscrizione allo svolgimento dell’attività professionale nell’ambito di una prestazione di lavoro dipendente. Ciò accade poiché l’ente locale è l’unico beneficiario dell’attività professionale, proprio su tale ente ricade l’obbligo di pagamento della tassa di iscrizione (e, quindi, il relativo rimborso nel caso in cui il pagamento sia stato anticipato dal dipendente professionista).
Ma tale orientamento non viene seguito dalla giurisprudenza anche per i professionisti tecnici che si trovano nella medesima situazione.
Secondo autorevole dottrina il principio non può essere applicato anche a tali categorie professionali: i casi discussi e favorevoli per il dipendente riguardano infatti solo l’avvocatura, o meglio il diritto al rimborso della quota annuale di iscrizione all’Elenco speciale annesso all’Albo degli avvocati.
In questa direzione si posiziona anche la giurisprudenza contabile (Corte dei Conti), la quale – per ciò che concerne i tecnici comunali – ha negato il riconoscimento del rimborso della tassa di iscrizione ai relativi albi. A mero titolo di esempio, si può citare la deliberazione n. 9/2008/Par della sez. regionale di controllo per le Marche – ma gli stessi principi sono stati confermati anche dalla sezione Sardegna, parere n. 1/2007, dalla sezione Puglia, parere n. 5/2007, sezione Toscana, con parere n. 11/2008 – dove l’amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino, con nota a firma del Presidente del 7 aprile 2008, ha formulato richiesta di parere concernente la sussistenza o meno di un obbligo per l’ente di rimborsare le spese sostenute dai tecnici dipendenti per l’iscrizione all’albo professionale.
Insomma, se da una parte esiste (ed è ben definito) un filone giurisprudenziale costante che ammette il rimborso della tassa di iscrizione all’Albo Avvocati, ne esiste un altro parallelo che nega categoricamente il riconoscimento della somma spesa per l’iscrizione all’Albo di Architetti (e Ingegneri).
Questa interpretazione però non è l’unica esistente con riferimento ai professionisti tecnici: da più parti (ad esempio anche da una comunicazione del CNAPPC) si delineano punti di vista che premono per un’interpretazione estensiva che conduca alla stessa conclusione a cui si è pervenuti per gli avvocati dipendenti pubblici.
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