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Distanze in edilizia: la salvaguardia delle esigenze igienico-sanitarie
Per i nuovi edifici posti fuori dei centri storici è prescritta la distanza minima assoluta di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti
Il regime delle distanze minime in edilizia è un ambito regolato in prima battuta dall’art. 9 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 volto a stabilire e distanze minime tra edifici per le diverse zone territoriali omogenee.
Per i nuovi edifici ricadenti al di fuori dei centri storici (zone A) il provvedimento prescrive in tutti i casi la distanza minima assoluta di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. Tale regola possiede valore anche in presenza di balconi prospicienti l’edificio da realizzare.
Come afferma l’esperto autore di Maggioli Editore, l’Arch. Mario di Nicola, “nel merito la giurisprudenza viene chiamata spesso a verificare la legittimità dei titoli edilizi rilasciati per la realizzazione di fabbricati, in relazione alle disposizioni che disciplinano le distanze minime tra edifici di cui all’art.9 del citato decreto interministeriale n. 1444 del 1968″.
“La distanza minima fissata dall’articolo 9 del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 di 10 metri dalle pareti finestrate – prosegue Di Nicola – è volta alla salvaguardia delle imprescindibili esigenze igienico-sanitarie, al fine di evitare malsane intercapedini tra edifici tali da compromettere i profili di salubrità degli stessi, quanto ad areazione luminosità e altro. Trattasi certamente di una norma che in ragione delle prevalenti esigenze di interesse pubblico testé indicate ha carattere cogente e tassativo, prevalendo anche sulle disposizioni regolamentari degli enti locali che dispongano in maniera riduttiva. (Consiglio di Stato, Sez. IV, 20 luglio 2011, n. 4374)”.
Esiste a tal riguardo un caso di specie interessante in cui i giudici del Consiglio di Stato hanno stabilito che la condizione indispensabile per potersi applicare il regime garantistico della distanza minima tra edifici dei dieci metri di cui all’art. 9 del d.m. n.1444 del 1968 volta alla salvaguardia delle imprescindibili esigenze igienico-sanitarie, è data dal fatto che esistano due pareti che si contrappongono di cui almeno una finestrata. (Consiglio di Stato, Sez. IV, 31 marzo 2015, n. 1670).
Per un focus di aggiornamento sulle novità giurisprudenziali degli ultimi mesi in materia di regime delle distanze, Maggioli Editore consiglia la nuova versione del volume Il regime delle distanze in edilizia, di Romolo Balasso e Pierfrancesco Zen: si tratta di uno strumento di lavoro nel quale si analizzano, anche da un puntio di vista operativo, gli inteventi legislativi e le novità giurisprudenziali di rilievo sul tema.
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