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Autorizzazione paesaggistica: il Consiglio di Stato chiarisce i principi
Annullamento di una DIA per un impianto fotovoltaico situato in una zona di rilievo paesaggistico: la pronuncia di Palazzo Spada

Una sentenza del Consiglio di Stato (sez. V, 27 aprile 2015, n. 2071) stabilisce, conferma ed esplicita un rilevante principio giuridico che non potrà non essere rispettato da qui in avanti in materia autorizzazione paesaggistica.

Il caso di specie analizzato all’interno della pronuncia del supremo tribunale amministrativo è inerente ad un ricorso avverso l’annullamento di una DIA per un impianto fotovoltaico situato in una zona di rilievo paesaggistico ed installato senza la necessaria autorizzazione paesaggistica prevista come obbligatoria dal d.lgs. 42/2004.

Per una analisi puntuale della sentenza rimandiamo all’articolo di approfondimento redatto dalla nostra esperta Paola Minetti intitolato Interessante il rapporto tra impianto fotovoltaico e autorizzazione paesaggistica. Qui ci limitiamo a riportare uno dei principi che affiorano dalla sentenza: ogni intervento di trasformazione del suolo tutelato e protetto da un vincolo paesaggistico è soggetto a preventiva autorizzazione data a seguito di un parere obbligatorio e vincolante della Soprintendenza.

Contestualmente a ciò va sottolineato che l’atto autorizzativo è un presupposto del titolo edilizio cioè una necessaria condizione di esistenza del titolo e che questo non può essere rilasciato qualora non esista una preventiva autorizzazione, in zona di vincolo.

Ciò che emerge in maniera prepotente con riferimento a questo tema è che il legislatore fornisce una chiave interpretativa della natura giuridica e della funzione dell’autorizzazione non suscettibile di fraintendimenti: l’autorizzazione paesaggistica si configura infatti come un atto autonomo e presupposto. Ovverosia, da una parte prescinde da ogni valutazione di compatibilità urbanistica o edilizia, dall’altra è essenziale che preesista al titolo.


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