MAGGIOLI EDITORE - Edilizia urbanistica: notizie, leggi e normative per Enti Locali e professionisti
Prevenzione incendi: il nuovo testo unico è una rivoluzione a metà
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell'Interno 3 agosto 2015 in materia di "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi"
Un provvedimento dal carattere parzialmente innovativo che riordina la disciplina relativa alla prevenzione incendi. Si tratta del decreto del Ministero dell’Interno 3 agosto 2015 in materia di “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 20 agosto.
Il provvedimento entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (il prossimo 18 novembre) ed sarà volto a semplificare e razionalizzare l’attuale corpo normativo relativo alla prevenzione degli incendi attraverso l’introduzione di un unico testo organico e sistematico, contenente disposizioni applicabili a molte delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, indicate all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
Una nota emessa dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco mette in luce il carattere innovativo del provvedimento: “Si tratta di un importante progetto innovativo delle norme di prevenzione incendi che consentirà il passaggio da un sistema più rigido, caratterizzato da regole prescrittive, ad uno che predilige l’approccio prestazionale, capace cioè di raggiungere elevati livelli di sicurezza antincendio attraverso un insieme di soluzioni tecniche più flessibili e aderenti alle peculiari esigenze delle diverse attività”.
Tuttavia da più parti si alza la lamentela che vede nel nuovo testo un cambiamento a metà: la bozza di decreto inviata a Bruxelles negli scorsi mesi per le verifiche legate alla libera circolazione di prodotti, aveva subito un netto taglio, perdendo gran parte delle norme verticali previste nella versione iniziale del provvedimento. Ad essere stralciate erano state le regole tecniche per edifici di civile abitazione, attività ricettive turistico-alberghiere, strutture sanitarie, uffici, attività commerciali, locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo, impianti sportivi e autorimesse. Tutte attività che uscivano anche dal campo di applicazione del Codice. Un taglio che viene confermato ed ampliato nella versione definitiva pubblicata in Gazzetta Ufficiale la settimana scorsa, dalla quale viene eliminata anche la regola tecnica verticale studiata per introdurre una progettazione più flessibile per le scuole.
Tuttavia, una delle caratteristiche peculiari del nuovo testo è senz’altro quella relativa all’utilizzo di un nuovo approccio metodologico, più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali. Ma andiamo ad esplorare come si configura la struttura del decreto.
Il decreto si struttura in cinque articoli, con l’aggiunta di un corposo allegato tecnico. L’articolato specifica le attività cui potrà essere applicata la nuova normativa e precisa, anche, le modalità di adozione della nuova metodologia introdotta in alternativa alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi, per consentire l’introduzione del nuovo approccio con la necessaria gradualità.
Tra i temi analizzati vanno segnalati l’approvazione e le modalità applicative delle norme tecniche di prevenzione incendi, l’impiego dei prodotti per uso antincendio ed il monitoraggio dell’applicazione delle norme tecniche.
L’allegato tecnico è invece strutturato in quattro sezioni. Eccole elencate in sintesi:
– Sezione G (Generalità) i principi fondamentali per la progettazione della sicurezza antincendio, applicabili indistintamente alle diverse attività;
– Sezione S (Strategia antincendio): contiene le misure antincendio di prevenzione, protezione e gestionali applicabili alle diverse attività, per comporre la strategia antincendio al fine di ridurre il rischio di incendio;
– Sezione V (Regole tecniche verticali): contiene le regole tecniche di prevenzione incendi applicabili a specifiche attività o ad ambiti di esse, le cui misure tecniche previste sono complementari o integrative a quelle generali previste nella sezione “Strategia antincendio”. Tale sezione sarà nel tempo implementata con le regole tecniche riferite ad ulteriori attività;
– Sezione M (Metodi): con la descrizione delle metodologie progettuali.
Per un approfondimento di qualità in materia Maggioli Editore consiglia l’e-book Prevenzione incendi – Le nuove norme tecniche del d.m. 3 agosto 2015: si tratta di un’agile guida di aggiornamento capace di analizzare punto per punto il nuovo decreto ministeriale. L’articolato specifica le attività cui potrà essere applicata la nuova normativa e precisa, anche, le modalità di adozione della nuova metodologia introdotta in alternativa alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi, per consentire l’introduzione del nuovo approccio con la necessaria gradualità. Tra i temi analizzati vanno segnalati l’approvazione e le modalità applicative delle norme tecniche di prevenzione incendi, l’impiego dei prodotti per uso antincendio ed il monitoraggio dell’applicazione delle norme tecniche.
www.ediliziaurbanistica.it