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Bonifica suoli: le indicazioni della Toscana per le procedure semplificate
La procedura (introdotta dalla legge 116/2014) consente interventi di bonifica del suolo con riduzione della contaminazione

La legge 116 dell’11 agosto 2014 (recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica) ha introdotto l’art. 242-bis all’interno del Testo Unico dell’Ambiente (d.lgs. 152/2006) in materia di procedure semplificate per le operazioni di bonifica dei suoli.

Tale novità normativa consente all’operatore interessato (responsabile dell’inquinamento – soggetto non responsabile della potenziale contaminazione) di effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC). Il Settore Rifiuti e Bonifiche dei Siti Inquinati della Regione Toscana ha deciso di trasmettere agli enti interessati una nota condivisa con Arpat in cui fornisce indicazioni operative e chiarimenti in merito alla corretta applicazione della novità normativa.

Le precisazioni fanno prevalentemente riferimento alle condizioni discriminanti per l’applicazione dell’art. 242-bis, le competenze in materia di bonifiche, la permanenza dell’obbligo di attivazione del procedimento di cui all’art. 242, le modalità di decorrenza del termine di 45 giorni previsto per la validazione dei risultati da parte di Arpat, le modalità di interruzione della procedura semplificata.

Ma ecco le condizioni discriminanti per la piena applicazione dell’art. 242-bis:
– la matrice da bonificare è il suolo (anche in presenza di falda contaminata);
– la bonifica ha come obiettivo i valori di Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC) relativa alla destinazione d’uso del sito prevista dallo strumento urbanistico vigente;
– gli interventi di bonifica devono essere completati entro 18 mesi più eventuali 6 mesi di proroga (salvo motivata sospensione);
– l’intervento di bonifica è sottoposto a validazione ex post dell’avvenuta bonifica da parte di Arpat.

Va inoltre detto che l’applicazione di tale novità presuppone sempre la conoscenza dello stato di qualità della falda ma nel caso in cui risulti contaminata o potenzialmente contaminata resta fermo l’obbligo di adottare le misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda, se necessarie, secondo le procedure di cui agli artt. 242 o 252. Infine, una volta conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione del suolo, il sito può essere utilizzato in conformità alla destinazione d’uso prevista secondo gli strumenti urbanistici vigenti, salva la valutazione di eventuali rischi sanitari per i fruitori del sito derivanti dai contaminanti volatili presenti nelle acque di falda, mediante la predisposizione di una specifica analisi di rischio sanitario.


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