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Cadute dall'alto: le scadenze per l'adeguamento in Umbria
Prevenzione cadute dall'alto: i comuni della Regione Umbria sono tenuti ad adeguare le proprie disposizioni entro il prossimo 5 dicembre
Prevenzione cadute dall’alto: i comuni della Regione Umbria sono tenuti ad adeguare le proprie disposizioni a quanto previsto dal regolamento di attuazione di cui all’art. 7 della legge regionale 17 settembre 2013, n. 16 in materia di prevenzione delle cadute dall’alto per lo svolgimento delle attività nell’ambito dell’edilizia. Tale legge dava 12 mesi di tempo ai Comuni per l’adeguamento (scadenza prevista per il 5 dicembre prossimo). Rimangono pertanto 2 mesi di tempo per l’adeguamento da parte dei Comuni umbri.
Il Regolamento regionale in questione è il n. 5 del 5 dicembre 2014 e definisce le prescrizioni tecniche in relazione alle misure di prevenzione e protezione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) della l.r. 16/2013 e la documentazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b) della medesima l.r. 16/2013, nonché le modalità di presentazione della stessa. Inoltre traccia le modalità e le prescrizioni per lo svolgimento di ogni attività nell’ambito dell’edilizia che espone le persone al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a due metri rispetto ad un piano stabile, al fine di prevenire i rischi di infortunio.
Mediante tali strumenti vengono messi in sicurezza i percorsi di accesso in quota, l’accesso in quota, il transito ed esecuzione dei lavori in quota.
Il regolamento contribuisce a chiarire l’ambito di applicazione, le definizioni in esso contenute e gli adempimenti relativi all’elaborato tecnico e a tutte le altre osservanze per interventi su coperture e facciate, per proseguire poi con le prescrizioni dettagliate per la progettazione ed esecuzione dei lavori che devono prevedere le misure preventive e protettive tali da eliminare il rischio di caduta dall’alto, con adeguati sistemi di protezione permanenti per i lavoratori che operano sulle coperture e/o sulle facciate. L’idea generale è quella di garantire che i successivi interventi di manutenzione sulle stesse o comunque comportanti l’accesso, il transito o l’esecuzione delle opere, avvengano in condizioni di sicurezza.
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