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Atti sanzionatori in edilizia: la comunicazione non è necessaria
L'esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce manifestazione di attività amministrativa doverosa: analisi della giurisprudenza in materia
Risulta necessaria la comunicazione di avvio del procedimento per gli atti sanzionatori in materia edilizia? Per rispondere a tale quesito giunge in soccorso un orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa che si sostanzia in diverse e numerose sentenze. Queste ultime contribuiscono a delineare un quadro chiaro della questione: cerchiamo di comprenderlo in maniera sintetica attraverso questa disamina.
Il TAR Campania, sez. III, del 2 dicembre 2014, n. 6302 afferma che “gli atti sanzionatori in materia edilizia, dato il loro contenuto vincolato sia nell’an che nel quid, non devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento ai sensi dell’art. 7 l. n. 241/1990 e non richiedono apporti partecipativi del soggetto destinatario. L’ordine di demolizione scaturisce dal mero fatto della commissione dell’abuso e, stante la sua natura vincolata, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento e non richiede una specifica motivazione e la valutazione sull’interesse pubblico, che è in re ipsa“.
D’altro canto, sempre il TAR Campania (Sez. VII, 5 dicembre 2014, n. 6383) delinea il seguente principio desunto da una situazione concreta: “L’esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce manifestazione di attività amministrativa doverosa, con la conseguenza che i relativi provvedimenti, quali l’ordinanza di demolizione, costituiscono atti vincolati per la cui adozione non è necessario dare notizia dell’avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario dell’atto”.
In ulteriore battuta è il TAR Lazio a chiarire e corroborare l’orientamento giurisprudenziale, affermando che “gli atti di repressione degli abusi edilizi hanno natura urgente e strettamente vincolata (essendo dovuti in assenza di titolo per l’avvenuta trasformazione del territorio), con la conseguenza che, ai fini della loro adozione, non sono richiesti apporti partecipativi del soggetto destinatario e quindi non devono essere necessariamente preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 15.1.2015, n. 233);
A mettere insieme queste pronunce, confermando l’orientamento in maniera incontrovertibile è una recente sentenza del TAR Campania (Sez. III, Napoli, 20 ottobre 2015, n. 4904), di cui si suggerisce la lettura per una visione nitida e complessiva del tema.
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