MAGGIOLI EDITORE - Edilizia urbanistica: notizie, leggi e normative per Enti Locali e professionisti


Acquisto immobili destinati alla locazione: ufficiale il bonus
In G.U. il decreto che disciplina la concessione della deduzione Irpef del 20% sul prezzo di acquisto degli appartamenti destinati alla locazione

È in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero delle Infrastrutture 8 settembre 2015 che contiene il regolamento di attuazione della norma che concede la deduzione Irpef del 20% sul prezzo di acquisto degli appartamenti destinati alla locazione.

Viene pertanto concesso all’acquirente persona fisica (non esercente attività commerciale) una deduzione dal reddito complessivo pari al 20% del prezzo di acquisto (effettuato tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017) di unità immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione o oggetto di interventi di restauro o di ristrutturazione che rispondono a questi due requisiti:
– siano invendute alla data del 12 novembre 2014;
– abbiano conseguito il requisito dell’agibilità tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017 mediante il rilascio dell’apposita certificazione da parte del Comune o per intervenuta formazione del silenzio assenso (di cui all’art. 25 Testo Unico dell’Edilizia.

La deduzione spetta ai soggetti titolari del diritto di proprietà dell’unità immobiliare in relazione alla quota di proprietà.

Una precisazione: per unità immobiliari invendute si intendono abitazioni già interamente o parzialmente costruite ovvero quelle per le quali, sempre alla data del 12 novembre 2014, sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio comunque denominato; nonchè quelle per le quali era stato dato concreto avvio agli adempimenti propedeutici all’edificazione quali la stipula di una convenzione tra il Comune e il soggetto attuatore dell’intervento.

Deve inoltre trattarsi di unità immobiliari destinate, entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione (non tra genitori e figli) per un periodo continuativo di almeno otto anni (seguendo norme specifiche sull’entità massima del canone), non classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non ubicate in zone agricole e con prestazioni energetiche certificate in classe A o B.

Leggi anche l’articolo Sblocca Italia: sconto sulle tasse per le azioni virtuose dei cittadini.


www.ediliziaurbanistica.it