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Piano Casa e distanze: la legge regionale non può creare deroghe
Le norme agevolatrici adottate dalle Regioni non possono in alcun caso derogare le norme statali sulle distanze legali: lo afferma il TAR Molise
Va segnalata la recente sentenza n. 19 del 15 gennaio 2016 del TAR Molise in materia di norme sul c.d. Piano Casa (previsto dall’art. 11 del Decreto Legislativo n. 112/2008), ossia sulle norme di favore statali e regionali adottate nel corso degli anni (e prorogate) per rilanciare l’edilizia e soddisfare le esigenze abitative dei cittadini.
La citata pronuncia chiarisce un aspetto importante: le norme agevolatrici adottate dalle Regioni non possono in alcun caso derogare le norme statali sulle distanze legali. In particolare, proprio in quanto riproduttivi di norme statali di principio della materia urbanistica (quale l’art. 9 del D.M. 1444/1968), i regolamenti edilizi e le NTA dei piani regolatori non solo non possono essere derogati dalla legge regionale ma quest’ultima deve essere interpretata in senso conforme a Costituzione, pena la illegittimità costituzionale delle relative disposizioni, in quanto in contrasto con norma statale di principio qual è quella sulla distanza minima tra pareti finestrate.
Il principio ricordato dai giudici è, in realtà, facilmente evincibile nella legislazione regionale in materia di Piano Casa: ed infatti, da una veloce verifica, è solitamente previsto che gli interventi, per quanto derogatori e agevolati, devono comunque rispettare, fra le altre, la normativa in materia di distanze fra edifici. In tal senso, ad esempio, ricordiamo:
1) l’art. 11 comma 3 della L.R. Abruzzo n. 16/2009, secondo cui “In ogni caso gli interventi previsti dagli artt. 4 e 6 della presente legge sono effettuati nel rispetto della normativa relativa alla stabilità degli edifici e di ogni altra normativa tecnica, nonché delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati e delle disposizioni legislative a tutela dei diritti dei terzi”;
2) l’art. 2 comma 5 della L.R. Molise n. 21/2011, secondo cui restano salvi i limiti stabiliti dalla normativa nazionale;
3) l’art. 3 quater comma 2 lett. d) della L.R. Lazio n. 21/2009, secondo cui “gli interventi sono realizzati nel rispetto delle altezze e delle distanze previste dagli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444”.
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