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Interventi edilizi in condominio: focus sui titoli abilitativi
La rilevanza della corretta qualificazione di un intervento edilizio: un caso concreto di opinioni divergenti
Essere in grado di qualificare correttamente un intervento edilizio, ovverosia saper individuare la tipologia di intervento fra quelle previste dal Testo Unico Edilizia (d.P.R. n. 380/2001), è di fondamentale importanza pratica perché permette di determinare la disciplina del caso concreto, sia con riferimento al titolo abilitativo necessario sia per quanto riguarda le sanzioni da affrontare nel caso della violazione delle norme. Si tratta di un’operazione interpretativa a volte complessa e che può dar adito anche a dubbi.
Ad esempio, nella sent. 24 maggio 2016 n. 6098 il TAR Lazio, sez. II quater Roma è stato chiamato a determinare la corretta qualificazione di un intervento edilizio davvero singolare: la rimozione di alcune fioriere da parte di un condominio da uno dei lati dell’edificio.
Nel caso concreto il Comune ha ritenuto l’intervento subordinato alla SCIA e, conseguentemente, ha irrogato una sanzione pecuniaria di ben 7500 euro ai sensi dell’art. 37 del Testo Unico Edilizia, secondo cui l’intervento in assenza della SCIA o in sua difformità comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro.
Il condominio, al contrario, ha ritenuto l’intervento da considerarsi rientrante nell’ambito dell’attività edilizia libera e, di conseguenza, sottoposto alla comunicazione di inizio lavori, la cui mancanza non può comportare la sanzione di cui all’art. 37 del Testo Unico Edilizia.
I giudici rdel tribunale amministrativo laziale hanno dato ragione al condominio, affermando che l’intervento in questione deve qualificarsi come manutenzione straordinaria che non riguarda parti strutturali dell’edificio, quindi assoggettata al regime dell’edilizia libera previa presentazione di una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. a) e comma 4 del Testo Unico Edilizia. Di conseguenza, la sanzione irrogata è stata dichiarata illegittima e non dovuta.
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