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Attestato di prestazione energetica (APE): il metodo per la corretta compilazione
Quando è obbligatoria la dotazione e quando lo è allegazione? Le risposte e il vademecum per la compilazione immediata dell'APE
Attestato di prestazione energetica (APE): risulta obbligatorio dotare l’edificio o l’unità immobiliare dell’attestato di prestazione energetica nei seguenti casi:
– trasferimento di immobili a titolo oneroso o gratuito, vendita, nuovo contratto di locazione (l’APE deve essere prodotto a cura del proprietario);
– edifici o unità immobiliari di nuova costruzione (l’APE deve essere prodotto a cura del costruttore prima del rilascio del certificato di agibilità);
– edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti (quando i lavori di ristrutturazione riguardano oltre il 25% della superficie dell’involucro dell’intero edificio);
– edifici utilizzati dalle pubbliche amministrazioni aperti al pubblico;
– edifici in vendita attraverso annunci pubblicitari-commerciali;
– edifici di proprietà pubblica nel caso di contratti nuovi o rinnovati per la gestione di impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici;
– edifici per il quale si richiede di usufruire delle detrazioni fiscali relative a interventi di efficienza energetica.
Risulta inoltre obbligatorio dotare l’edificio di APE anche nel caso di successioni ereditarie e donazioni, pur non sussistendo l’obbligo di allegazione dell’APE (d.lgs. 192/2005 art. 6 comma 2)
Risulta d’altro canto necessario allegare l’attestato di prestazione energetica (APE) ai seguenti atti giuridici (secondo quanto previsto dal d.l. 145/2013).
– compravendita di edifici o unità immobiliare;
– atti di trasferimento a titolo oneroso di edifici o unità immobiliare;
– nuovi contratti di locazione soggetti a registrazione.
L’Attestato di Prestazione Energetica si configura alla stregua di una procedura di valutazione volta a promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici. Ma in quale momento è necessario redigere l’attestato di prestazione energetica? E quali dati devono essere inseriti all’interno dell’attestato?
Rimangono numerosi i quesiti e i dubbi in materia, anche con riferimento alle rilevanti modifiche intervenute con i decreti 26 giugno 2015. Per un focus sui primi chiarimenti ufficiali in merito alla grande rivoluzione inaugurata lo scorso 1° ottobre con i tre decreti in materia di efficienza energetica.
Al fine di dare una risposta immediata a tali interrogativi Maggioli Editore propone un comodo strumento editoriale sotto forma di e-book intitolato Prontuario alla compilazione dell’Attestato di Prestazione Energetica.
Si tratta di una pratica guida, redatta dall’Ing. Sebastiano Ciciriello, alla corretta compilazione dell’APE, ed offre indicazioni sulle procedure necessarie al fine di redigere l’attestato di prestazione energetica (APE), dalla fase di sopralluogo all’invio dello stesso agli uffici regionali competenti, secondo quanto stabilito dai decreti 26 giugno 2015 e con l’aggiornamento alle nuove UNI/TS 11300:2016 (parti 4-6) e UNI 10349:2016.
Il valore aggiunto e l’utilità di questo nuovissimo prodotto editoriale targato Maggioli risiede nel fatto che non si configura alla stregua di un semplice elenco di operazioni, bensì fornisce un metodo che il certificatore può acquisire, al fine di produrre un valido e completo attestato di prestazione energetica.
All’interno del testo i lettori troveranno una guida passo per passo sulle modalità di compilazione corretta dell’attestato con note esplicative e chiarimenti per i passaggi di più difficile interpretazione. Viene inoltre definito un prezioso vademecum sulle modalità di redazione dell’APE: successivamente si allineano i dati contenuti nell’APE e i materiali da conservare, con una appendice finale su sanzioni e Norme UNI/TS 11300. Inoltre viene fornita una utile check list, che il tecnico certificatore può comodamente stampare e utilizzare durante il sopralluogo al fine di eseguirlo in maniera esaustiva e completa.
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