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Nuovo Codice Appalti: le nuove indicazioni dell'ANAC
Ecco le FAQ capaci di orientare gli addetti ai lavori nel periodo transitorio con riferimento ai requisiti per la partecipazione alle gare d'appalto
Nuovo Codice Appalti: l’ANAC ha pubblicato delle interessanti FAQ capaci di orientare gli addetti ai lavori nel periodo transitorio con riferimento ai requisiti per la partecipazione alle gare d’appalto ed alle procedure da seguire fino all’emanazione di tutti i decreti attuativi del Codice.
Le FAQ forniscono orientamenti in merito al tempo di attesa relativo alla operatività dei decreti attuativi. Ci focalizziamo su 2 aspetti in particolare.
Lavori pubblici
L’Autorità Anticorruzione ha spiegato che i progetti preliminari relativi alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità riguardanti proposte di concessione per le quali sia già intervenuta la dichiarazione di pubblico interesse, non ancora approvati al 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del Nuovo Codice, devono essere sottoposte ad una valutazione di fattibilità economica e finanziaria.
La mancata approvazione della valutazione di fattibilità determina la revoca delle procedure avviate e degli eventuali soggetti promotori, ai quali è riconosciuto il rimborso dei costi sostenuti e documentati per l’integrazione del progetto a base di gara, lo studio di impatto ambientale e la localizzazione urbanistica.
Se i progetti preliminari hanno ottenuto l’approvazione dell’Amministrazione entro il 19 aprile 2016, continueranno ad applicarsi le vecchie regole.
Per le procedure per cui è stato individuato il promotore, ma non è ancora stata bandita la gara, si userà il nuovo Codice.
Appalti centralizzati
L’ANAC ha inoltre affermato che, in base all’art. 37 de Codice Appalti, i Comuni non capoluogo di provincia possono procedere autonomamente all’acquisizione di servizi di importo inferiore a 40mila euro e di lavori di importo inferiore a 150mila euro. Possono inoltre effettuare ordini avvalendosi degli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.
Per gli importi superiori, la Stazione Appaltante deve essere dotata della qualificazione prevista dall’articolo 38. Il sistema sarà definito con un decreto ad hoc, quindi nel frattempo saranno considerate idonee le Amministrazioni iscritte all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).Quelle non iscritte all’AUSA sono tenute a rivolgersi a una centrale di committenza o aggregarsi ad una Stazione appaltante iscritta.
Qualora non siano rispettate queste condizioni il CIG non verrà rilasciato.
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