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La piscina: quale titolo edilizio occorre possedere?
Individuazione del titolo edilizio necessario per la realizzazione di una piscina: l'esperto analizza le interpretazioni della giurisprudenza

di M. Petrulli

L’individuazione del titolo edilizio necessario per la realizzazione di una piscina è stata sovente oggetto di valutazione da parte della giurisprudenza.

È stato, infatti, affermato che la realizzazione di una piscina in un complesso immobiliare preesistente non costituisce pertinenza urbanistica in senso proprio, ma una nuova costruzione [1] , comportando inevitabilmente la modifica durevole del preesistente assetto dei luoghi e avendo essa funzione autonoma rispetto a quella propria dell’edificio cui accede.

PARTE II >> Piscina: nuova costruzione o pertinenza?

PARTE III >> Autorizzazione paesaggistica in sanatoria per la piscina.

A differenza di altri manufatti, la piscina non è necessariamente complementare all’uso delle abitazioni e non costituisce soltanto un’attrezzatura per lo svago, ma integra una struttura edilizia suscettibile di autonoma fruizione, che incide in maniera rilevante e con effetti permanenti sull’area in cui insiste, richiedendo, quindi, il previo rilascio dell’idoneo titolo ad aedificandum, individuato nel permesso di costruire [2]. Poiché la piscina, in considerazione della sua consistenza modificativa dell’assetto del territorio, rappresenta una nuova costruzione e non può essere ricompresa tra gli interventi di manutenzione straordinaria o minori, di cui all’art. 37 del Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001), per la sua realizzazione è richiesto il permesso di costruire, così come per tutte le attività qualificabili come interventi di nuova costruzione comportanti la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.
Parimenti, il permesso di costruire è stato ritenuto necessario:

A maggior ragione, il permesso di costruire è necessario quando la realizzazione di una piscina si accompagna ad altre opere connesse; ad esempio, il suddetto titolo edilizio è stato ritenuto necessario:

Il permesso è necessario anche per una “piscina a servizio di una struttura turistico-ricettiva del cui fine di lucro non può dubitarsi”. [9]

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Titolo edilizio, l’eccezione: la piscina meramente pertinenziale

Al contrario, la natura pertinenziale (e la conseguente non necessità del permesso di costruire) è stata riconosciuta solo a modeste piscine al servizio esclusivo del privato proprietario dell’abitazione principale; ad esempio, è stato affermato che:

Note

[1] Secondo TAR Campania, Napoli, sez. III, sent. 2 marzo 2021, n. 1392, la realizzazione di una piscina è invece configurabile come intervento di ristrutturazione edilizia, comunque subordinato al regime del permesso di costruire in quanto comporta una durevole trasformazione del territorio.
[2] In alcune legislazioni regionali le piscine di modeste dimensioni e per finalità ludiche vengono ritenute pertinenziali e sottoposte SCIA, come nel caso dell’art. 7, comma 1, lett. l) della Legge Regione Emilia Romagna n. 15/2013 (per un caso concreto, cfr. TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, sent. 17 novembre 2022, n. 920).
[3] TAR Puglia, Lecce, sez. I, sent. 18 gennaio 2022, n. 76.
[4] TAR Puglia, Lecce, sez. I, sent. 26 maggio 2022, n. 845.
[5] TAR Campania, Napoli, sez. VIII, sent. 21 dicembre 2020, n. 6324.
[6v TAR Campania, Napoli, sez. VI, sent. 7 gennaio 2022, n. 105.
[7] TAR Toscana, sez. III, nella sent. 5 novembre 2020, n. 1368.
[8] TAR Campania, Napoli, sez. IV, nella sent. 13 luglio 2020, n. 3054.
[9] TAR Campania, Napoli, sez. VII, sent. 31 agosto 2021, n. 5658; nel caso specifico, peraltro, la realizzazione della piscina comportava “la sostituzione dell’originaria copertura dell’area mediante una tettoia in lamiere coibentate, con un solaio in laterocemento chiuso su quattro lati, su cui andrà collocata la piscina, cui si aggiunge la creazione di un volume tecnico destinato a contenere le apparecchiature per il ricircolo ed il trattamento dell’acqua”.
[10] TAR Lazio, Latina, sez. I, sent. 7 ottobre 2021, n. 546.
[11] TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 29 settembre 2021, n. 2035.
[12] Corte di Cassazione, sez. III pen., sent. 9 luglio 2019, n. 29963.


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