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La motivazione che deve sorreggere l'ordinanza di demolizione
La giurisprudenza commentata: breve nota alla sentenza del TAR Basilicata, (Sez. I) del 7 maggio 2024, n. 240 sull'ordinanza di demolizione
Ordinanza di demolizione: il TAR Basilicata, sez. I, nella sent. 7 maggio 2024, n. 240, dopo aver ricordato che, in materia di repressione degli abusi edilizi, la giurisprudenza è ferma nell’escludere un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo trascorso dalla realizzazione dell’abuso non legittima affatto [1], ha evidenziato che l’ordine di demolizione è sufficientemente motivato con il semplice riferimento al fatto storico dell’esistenza della costruzione e al dato giuridico del suo carattere abusivo [2].
PER APPROFONDIMENTI
PARTE I >> Ordinanza di demolizione: natura, destinatari, tempistica di adozione.
PARTE III >> Legittimità dell’ordinanza di demolizione e termine per l’adempimento.
Come evidenziato dalla giurisprudenza in molteplici occasioni, [3] l’ordinanza di demolizione si considera adeguatamente motivata se contiene:
Stante la pacifica natura abusiva delle opere, secondo l’Adunanza Plenaria, “Il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso neanche nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino”. [4]
Ricordiamo, altresì, che è ritenuta ammissibile la motivazione c.d. per relationem, ossia con richiamo ad atti istruttori a cui l’interessato ha diritto ad avere accesso [5] e che l’eventuale mancata indicazione delle norme violate non inficia la motivazione dell’atto [6].
PER APPROFONDIRE LEGGI ANCHE >> Permesso di costruire decaduto, all’Adunanza plenaria i dubbi su ordine di demolizione.
>> La sanzione pecuniaria per la mancata ottemperanza dell’ordine di demolizione.
I giudici lucani hanno anche ribadito [6] che l’ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive non deve essere preceduto dall’avviso ex art. 7 [7] della Legge n. 241/1990, trattandosi di un atto dovuto, che viene emesso quale sanzione per l’accertamento dell’inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata precisamente tipizzato dal legislatore e rigidamente disciplinato dalla legge; pertanto, trattandosi di un atto volto a reprimere un abuso edilizio, esso sorge in virtù di un presupposto di fatto, ossia, l’abuso, di cui l’interessato deve essere ragionevolmente a conoscenza, rientrando nella propria sfera di controllo.
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Antonella Mafrica, Dottoressa in giurisprudenza, esperta in edilizia, urbanistica e diritto degli enti locali; è coautrice, insieme a Mario Petrulli, di pubblicazioni per Maggioli Editore.
Mario Petrulli, Avvocato, collabora con siti giuridici (tra i quali www.ediliziaurbanistica.it) e società di consulenza esperto in edilizia, urbanistica e diritto degli enti locali; è coautore, insieme ad Antonella Mafrica, di pubblicazioni per Maggioli Editore.
Note
[1] Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 24 novembre 2022, n. 10360 e sent. 19 marzo 2021, n. 2380.
[2] Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 12 febbraio 2019, n. 1014.
[3] Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 21 febbraio 2024, n. 1733; sez. VII, sent. 29 marzo 2023, n. 3279; sent. 5 novembre 2018, n. 6233; sent. 7 giugno 2021, n. 4319; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, sent. 16 febbraio 2024, n. 400; TAR Campania, Salerno, sez. II, 24 gennaio 2024, n. 247; sent. 13 novembre 2023, n. 2553 e sent. 29 gennaio 2019, n. 203; Napoli, sez. IV, sent. 10 gennaio 2019, n. 137.
[4] Consiglio di Stato, Ad. Plen., sent. 17 ottobre 2017, n. 9.
[5] TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 6 febbraio 2023, n. 313.
[6] TAR Campania, Napoli, sez. VIII, sent. 28 agosto 2017, n. 4121; TAR Calabria, Reggio Calabria, sent. 8 giugno 2023, n. 493. [15] Consiglio di Stato, sez. II, sent. 21 dicembre 2020, n. 8204: “L’ordine di demolizione conseguente all’accertamento della natura abusiva delle opere edilizie, come tutti i provvedimenti sanzionatori edilizi, è un atto dovuto e non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di una misura sanzionatoria per l’accertamento dell’inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata precisamente tipizzato dal legislatore e rigidamente disciplinato dalla legge per reprimere un abuso edilizio; inoltre, il presupposto di fatto del provvedimento di demolizione, ossia l’abuso, costituisce un elemento di cui il ricorrente deve essere ragionevolmente a conoscenza, rientrando nella propria sfera di controllo (Consiglio di Stato, sez. VI, 5 giugno 2017, n. 2681; id., 25 febbraio 2019, n. 1281; Sez. II, 26 giugno 2019, n. 4386). La natura vincolata del provvedimento di demolizione comporta, in ogni caso, l’applicazione anche dell’art. 21 octies, secondo comma, prima parte, della legge n. 241 del 1990, per cui “non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato””.
[7] Art. 7 – Comunicazione di avvio del procedimento 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l’avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall’articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l’amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell’inizio del procedimento. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell’amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.
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