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Conseguenze sul permesso di costruire della revoca dell'autorizzazione sismica
Autorizzazione sismica, proponiamo una nota di commenta alla sentenza TAR Calabria, Catanzaro, (Sez. II), 11 marzo 2024, n. 365

di M. Petrulli

Secondo la giurisprudenza [1] , la revoca dell’autorizzazione sismica – quale atto presupposto del permesso di costruire – non può che condizionare anche l’efficacia del permesso di costruire: infatti, non è possibile che l’atto presupposto non esista o, qualora emanato, sia successivamente eliminato (dal giudice o dall’amministrazione in via di autotutela) e che rimanga legittimamente in vita quello dipendente.
Pertanto, come precisato dal TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, nella sent. 11 marzo 2024, n. 365, quando il Comune ha notizia della suddetta revoca, deve procedere ad annullare il permesso di costruire, quale atto dovuto, sostanzialmente dichiarativo dell’inefficacia del titolo edilizio, a seguito della revoca dell’autorizzazione.
Ne consegue, ancora, che la mancanza dell’autorizzazione sismica è ragione di per sé sufficiente per disporre il ritiro in autotutela del permesso di costruire, senza alcuna necessità di ulteriore motivazione in ordine alla sussistenza dell’interesse pubblico alla rimozione del medesimo, tanto più che la normativa antisismica si caratterizza per la sussistenza di un evidente interesse pubblico legato all’incolumità pubblica, rispetto al quale l’interesse del privato non può che essere recessivo [2] .

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Come è noto, la regola generale di cui all’art. 21, comma 1, nonies della Legge n. 241/1990, “Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell’articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge”.

Secondo i giudici catanzaresi, nel caso della revoca dell’autorizzazione sismica, non rileva il “termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi” dall’adozione del permesso di costruire per l’annullamento di quest’ultimo: in ogni caso, sarebbe irragionevole far decorrere il dies a quo per il computo del termine entro il quale poter esercitare i poteri di autotutela prima della data della revoca dell’autorizzazione sismica, essendo questa la circostanza posta a fondamento dell’atto di ritiro da parte dell’ufficio tecnico comunale e dallo stesso non conoscibile prima della sua assunzione da parte dell’ente regionale.

Inoltre, a seguito della revoca dell’autorizzazione sismica non può essere invocato il legittimo affidamento del titolare del permesso di costruire che aveva già avviato i lavori in base al titolo legittimamente ottenuto; al riguardo, secondo i giudici catanzaresi, le palesi finalità di tutela dell’incolumità pubblica che la specifica disciplina in materia di costruzioni in zone sismiche persegue, rispetto alle quali l’interesse del privato non può che essere recessivo, ne precludono la configurabilità e lasciano uno spazio estremamente esiguo al mantenimento in essere degli interventi realizzati, se non si pone rimedio alle violazioni antisismiche.

Note:

[1] Consiglio di Stato, sent. 12 ottobre 2020, n. 6044.
[2] Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sent. 17 ottobre 2017, n. 8.


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