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Interventi riguardanti il terrazzo: alcuni casi concreti tratti dalla giurisprudenza
Gli interventi sul terrazzo (inteso come elemento di copertura che nasce già delimitato all'intorno da balaustre, ringhiere o muretti, indici di una ben precisa funzione di accesso e utilizzo per utenti) sono stati spesso oggetto di valutazione da parte della giurisprudenza; di seguito ne riportiamo alcuni, tratti dalla recente casistica, allo scopo di individuarne la natura
di Mario Petrulli
Gli interventi sul terrazzo (inteso come elemento di copertura che nasce già delimitato all’intorno da balaustre, ringhiere o muretti, indici di una ben precisa funzione di accesso e utilizzo per utenti) sono stati spesso oggetto di valutazione da parte della giurisprudenza; di seguito ne riportiamo alcuni, tratti dalla recente casistica, allo scopo di individuarne la natura.
Serve il permesso di costruire per una struttura di chiusura del terrazzo con pannelli di vetro, venendosi a realizzare una veranda, con un aumento di volumetria ed una modifica della sagoma dell’abitazione: è quanto affermato dal TAR Emilia Romagna, Parma, nella sent. 30 agosto 2021, n. 221.
Ed infatti, come affermato dalla giurisprudenza, “deve ritenersi che l’installazione, su un terrazzo, di pareti in vetro scorrevoli su binari, tendenzialmente duratura seppur potenzialmente funzionale anche alla protezione dagli agenti atmosferici, determina una chiusura dello spazio esterno del terrazzo creando un nuovo volume, di per sé idoneo a determinare la trasformazione dell’organismo, non essendo invocabile, ai fini della riconduzione dell’intervento tra quelli di edilizia libera, la sua funzionalizzazione alla migliore fruizione dello spazio esterno, trattandosi di opera non assimilabile né ad una pergotenda né a un gazebo, la cui definizione, come anche delineata nella elaborazione giurisprudenziale, implica la sua non idoneità a modificare la destinazione d’uso degli spazi esterni stante la tipologia degli elementi di chiusura, che debbono rivestire consistenza tali da non potersi connotare in termini di componenti edilizie stabili di copertura o di chiusura di uno spazio esterno. Il carattere scorrevole dei pannelli di chiusura verticale, di per sé, non può assumere dirimente rilievo ai fini della qualificazione edilizia dell’opera, dipendendo la sua eventuale totale apertura dalla concreta gestione ed uso della struttura da parte del proprietario, che non fa venir meno l’idoneità della stessa a determinare la chiusura dello spazio esterno, coerentemente peraltro con la scelta di installare pannelli verticali in vetro”[1].
Il rifacimento della pavimentazione del terrazzo di copertura rientra nell’attività edilizia libera, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e)-ter, del Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001), che contempla “le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni”: è quanto affermato dal TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, nella sent. 26 novembre 2019, n. 1971 (nel caso specifico, detto intervento era stato realizzato ai fini del miglioramento per la tenuta statica dell’edificio).
È sufficiente la SCIA per l’installazione di una parete divisoria mediante l’utilizzo di pannelli coibentati per delimitare la parte del terrazzo più esposta a pericolo di cadute e ad esigenze di riservatezza: è quanto affermato dal TAR Campania, Napoli, sez. II, nella sent. 11 novembre 2019, n. 5328. Secondo i giudici, trattavasi di intervento di manutenzione per il quale opera il disposto di cui agli artt. 6-bis e 22 del Testo Unico Edilizia, atteso che non si realizzava una nuova edificazione ma semplicemente si provvede a delimitare e proteggere la proprietà, senza modifiche alla sagoma dell’edificio né aumento di superficie o di volume.
Una struttura di copertura di un terrazzo della superficie di mq. 35, costituita da tre pilastri e pali in legno con intelaiatura orizzontale dello stesso materiale e copertura in materiale plastico, per le dimensioni obiettivamente non esigue e l’assenza dei requisiti della precarietà e della facile amovibilità, non può rientrare nella categoria della cosiddetta “edilizia libera” e non può, quindi, essere qualificata come pergotenda; al contrario, è un intervento di ristrutturazione edilizia, necessitante, come tale, del permesso di costruire: è quanto affermato dal TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, nella sent. 25 settembre 2019, n. 1611.
Non serve il permesso di costruire per una scala costituita da una struttura mobile, ossia priva di un collegamento strutturale con l’abitazione, inidonea a modificarne la sagoma e il prospetto, e, in ragione della sua conformazione, destinata ad essere agevolmente spostata, essendo ancorata ad una pedana dotata di ruote: è quanto affermato dal TAR Lazio, Roma, sez. II quater, nella sent. 6 febbraio 2024, n. 2261.
Secondo i giudici, tale opera, finalizzata a consentire l’utilizzo del solaio di copertura di un immobile, non determina una significativa trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ma si configura piuttosto come mera pertinenza, essendo preordinata ad un’oggettiva esigenza dell’edificio principale, funzionalmente inserita al servizio dello stesso, sfornita di un autonomo valore di mercato e caratterizzata da un volume minimo, tale da non consentire una destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell’immobile al quale accede e, comunque, tale da non comportare un aumento del carico urbanistico[2].
La realizzazione di una ringhiera protettiva e di una scala in ferro per consentire l’accesso ad un terrazzo costituiscono interventi per i quali non è richiesto il preventivo rilascio del permesso di costruire; infatti, tali opere seppure finalizzate a consentire l’utilizzo del solaio di copertura di un immobile non determinano una significativa trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ma si configurano piuttosto come mere pertinenze, essendo preordinate ad un’oggettiva esigenza dell’edificio principale, funzionalmente inserite al servizio dello stesso, sfornite di un autonomo valore di mercato e caratterizzate da un volume minimo, tale da non consentire una destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell’immobile al quale accedono e, comunque, tale da non comportare un aumento del carico urbanistico: è quanto affermato dal TAR Campania, Napoli, sez. IV, nella sent. 21 aprile 2023, n. 2454[3].
La chiusura di una parte della superficie terrazzata, con copertura e apposizione di infissi in alluminio, è tale da integrare senz’altro una volumetria autonoma, che necessita di permesso di costruire: è quanto affermato dal TAR Campania, Salerno, sez. III, nella sent. 13 ottobre 2023, n. 2273.
Note
[1] TAR Lazio, Roma, sez. II sis, sent. n. 4581/2020.
[2] TAR Campania, Salerno, sez. I, sent. 24 luglio 2013, n. 1680.
[3] TAR Sicilia, Palermo, sez. II, sent. 1° aprile 2016, n. 846; TAR Liguria, sez. I, sent. 11 luglio 2011, n. 1088; TAR Sardegna, sez. I, sent. 7 dicembre 2020, n. 684.
In termini, anche TAR Campania, Napoli, sez. VII, sent. 27 maggio 2009, n. 2945, per cui, analogamente: “secondo la prevalente giurisprudenza (ex multis, T.A.R. Piemonte Torino, Sez. I, 25 marzo 2008, n. 505; T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 20 novembre 2007, n. 14443), la realizzazione di una ringhiera protettiva e di una scala in ferro per consentire l’accesso ad un terrazzo costituiscono interventi per i quali non è richiesto il preventivo rilascio del permesso di costruire. Infatti tali opere – seppure finalizzate a consentire l’utilizzo del solaio di copertura di un immobile – non determinano una significativa trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ma si configurano piuttosto come mere pertinenze, essendo preordinate ad un’oggettiva esigenza dell’edificio principale, funzionalmente inserite al servizio dello stesso, sfornite di un autonomo valore di mercato e caratterizzate da un volume minimo, tale da non consentire una destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell’immobile al quale accedono e, comunque, tale da non comportare un aumento del carico urbanistico”.
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