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Qualifica di architetto e abilitazione alla sottoscrizione dei progetti
Qualifica di architetto, l'esperto risponde ad un quesito riguardante l'affidamento di lavori di efficientamento energetico
di M. Petrulli
Quesito
In una gara per l’affidamento dei “Lavori di efficientamento energetico della pubblica illuminazione”, uno dei concorrenti ha presentato un progetto a firma di un architetto.
Si chiede se tale figura professionale possa considerarsi competenze alla progettazione dei lavori oggetto di gara.
Risposta
La risposta al quesito è negativa, come ricordato recentemente dal TAR Campania, Salerno, sez. I, sentenza del 2 febbraio 2024, n. 349, secondo cui la qualifica di architetto non abilita alla sottoscrizione dei progetti della specie.
Come ricordato dai giudici salernitani, già in precedenza il TAR Umbria, sez. I, nella sent. 19 febbraio 2016, n. 117, aveva chiarito che “appartiene alla esclusiva competenza degli ingegneri non solo la progettazione delle opere necessarie alla estrazione ed alla lavorazione di materiali destinati alle costruzioni nonché la progettazione delle costruzioni industriali, ma anche la progettazione delle opere igienico-sanitarie (ivi ricompresi gli impianti cimiteriali) e delle opere di urbanizzazione primaria, per tali dovendosi intendere le opere riguardanti la viabilità, gli acquedotti, i depuratori, le condotte fognarie e gli impianti di illuminazione, fatta eccezione per le sole ipotesi in cui dette opere non siano di pertinenza di singoli edifici civili (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 15 maggio 2015, n. 846)”.
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Il medesimo TAR Campania, Salerno, sez. I, nella sent. 28 ottobre 2020, n. 1547 (confermata da Consiglio di Stato, sez. V, nella sent. 22 luglio 2021 n. 5510) aveva chiarito che “Come costantemente ribadito dalla giurisprudenza amministrativa «nel nostro ordinamento, il riparto delle competenze professionali tra la figura dell’ingegnere e quella dell’architetto è tuttora dettato dal R.D. 23.10.1925 n. 2537 che, all’art. 51, riconosce spettanti alla professione d’ingegnere le progettazioni per le costruzioni e per le industrie, per i lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, per le costruzioni di ogni specie, per le macchine e gli impianti industriali, nonché in generale applicative della fisica, con i rilievi geometrici e le operazioni di estimo; ai sensi dell’art. 52, invece, formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative, ad eccezione delle opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico e il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legislazione sui beni culturali, che sono di spettanza esclusiva della professione di architetto; in sostanza, la competenza professionale dell’architetto concorre con quella dell’ingegnere per la progettazione delle sole opere di edilizia civile, essendo riservate alla professione ingegneristica le progettazioni di tutti i lavori non compresi nella costruzione di edifici» (cfr. TAR Campania, Napoli, sez, I, 15 gennaio 2019, n. 213). In altri termini, e per quanto qui di interesse, il quadro normativo di riferimento riserva alla competenza professionale comune di ingegneri e architetti le sole opere di edilizia civile, mentre sono riservate agli ingegneri quelle riguardanti le costruzioni stradali, le opere igienico sanitarie (depuratori, acquedotti, fognatura e simili), gli impianti elettrici, le opere idrauliche, le operazioni di estimo, l’estrazione di materiali, le opere industriali”.
Più di recente, il Consiglio di Stato, sez. V, nella 4 luglio 2022, n. 5569, ha ribadito che “la costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato riconosce, in chiave generale, che “la progettazione delle opere viarie, idrauliche ed igieniche, che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati, è di pertinenza degli ingegneri, in base all’interpretazione letterale, sistematica e teleologica degli artt. 51, 52 e 54 del R.D. (cfr. Cons. Stato, n. 2938 del 2000; Cons. Stato n. 5012 del 2019). In presenza di opere rigorosamente accessorie a quelle edili è ammissibile un’abilitazione estensiva in capo al professionista architetto (Cons. Stato n. 1692 del 2015; Cons. Stato n. 1255 del 2021), atteso che “il concetto di ‘opere di edilizia civile’ si estende sicuramente oltre gli ambiti più specificamente strutturali, fino a ricomprendere l’intero complesso degli impianti tecnologici” se “a corredo del fabbricato” (Cons. Stato n. 1550 del 2013; Cons. Stato n. 6552 del 2018). Ne consegue che occorre che vi sia un nesso di precipua accessorietà fra l’intervento e l’edificio, e cioè che il primo risulti ‘strettamente servente un’opera di edilizia civile’ per potere rientrare nel perimetro di competenza (anche) dell’architetto (Cons. Stato n. 1692 del 2015 cit.)”.
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La materia del riparto delle competenze progettuali fra i professionisti tecnici è di estremo interesse pratico; individuare correttamente la figura professionale che può progettare un determinato intervento è, infatti, fondamentale per tutti i soggetti interessati:
- per il professionista, onde evitare responsabilità e rischi nello svolgimento della propria prestazione;
- per il cittadino, che deve avere cognizione di quale sia il professionista a cui rivolgersi per l’intervento che vuol realizzare;
- per la pubblica amministrazione (in primis, il Comune attraverso l’ufficio tecnico) che deve valutare il progetto presentato e, conseguentemente, anche verificare che il progettista abbia le adeguate competenze secondo quanto previsto dalle norme in materia.
Le difficoltà nell’individuare correttamente la ripartizione della progettazione sono legate a plurime motivazioni:
• la vetustà di disposizioni normative palesemente risalenti e le inevitabili sovrapposizioni nell’interpretazione;
• il miglioramento delle tecniche costruttive e dei materiali;
• l’azione degli ordini professionali che, legittimamente, intervengono per difendere le proprie aree di competenza e, possibilmente, individuarne di nuove;
• la mancanza di coraggio del Legislatore che, a distanza di quasi un secolo, non è ancora intervenuto con un disegno normativo organico che possa fare definitiva chiarezza e ridurre al minimo i margini di incertezza nella materia.
In questa breve trattazione, senza alcune pretesa di esaustività, evidentemente non possibile in questa sede, cercheremo di fornire le linee guida per individuare correttamente le competenze progettuali dei singoli professionisti tecnici, alla luce delle norme in materia e dei chiarimenti forniti dalla giurisprudenza.
Mario Petrulli, Avvocato (www.studiolegalepetrulli.it), collabora con siti giuridici (tra i quali www. ediliziaurbanistica.it) e società di consulenza; esperto in edilizia, urbanistica e diritto degli enti locali; è coautore, insieme ad Antonella Mafrica, di pubblicazioni per Maggioli Editore.
www.ediliziaurbanistica.it