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Riparto di competenze progettuali fra ingegneri e architetti: un breve riepilogo
Competenze progettuali, l'esperto analizza le fonti normative di riferimento per quanto riguarda le figure professionali

di M. Petrulli

Di seguito viene compiuta una analisi delle competenze progettuali di ingegneri, architetti e di quelle spettanti ad entrambe le figure.

Competenze progettuali: ingegneri

La fonte normativa principale per l’individuazione delle competenze progettuali degli ingegneri è rappresentata dal Regio Decreto 23 ottobre 1925 n. 2537, contenente l’Approvazione del regolamento per le professione d’ingegnere e di architetto: si tratta di norme risalenti che, ciononostante, sono in gran parte ancora in vigore, con alcune disposizioni emendate ed altre abrogate nel corso dei decenni.
L’art. 51, in particolare, dispone che spettano alla figura dell’ingegnere il progetto, la condotta e la stima dei lavori:

A tali competenze progettuali si aggiungono i rilievi geometrici e le operazioni di estimo. Alla luce del dettato normativo prima indicato e della giurisprudenza (che si è occupata in numerose occasioni della materia), deve individuarsi l’esclusiva competenza dell’ingegnere per quanto attiene la progettazione e la relativa direzione lavori:

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Competenze progettuali: architetti

La giurisprudenza si è occupata in numerose occasioni della competenza esclusiva dell’architetto per quanto attiene le opere di ingegneria civile che presentano rilevante carattere artistico, contribuendone a meglio definire i contorni ed affermando che “… la parziale riserva di cui al più volte richiamato articolo 52 non riguarda la totalità degli interventi concernenti immobili di interesse storico e artistico, ma inerisce alle sole parti di intervento di edilizia civile che implichino scelte culturali connesse alla maggiore preparazione accademica conseguita dagli architetti nell’ambito delle attività di restauro e risanamento di tale particolarissima tipologia di immobili …”. [12]

PER APPROFONDIRE LEGGI ANCHE >> LE COMPETENZE PROGETTUALI DEGLI ARCHITETTI.

Come precisato [13], la norma distingue nettamente tra “le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico” e “il restauro ed il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909 n. 364”. Se non possono sussistere dubbi in merito all’identificazione della seconda categoria, trattandosi evidentemente di immobili sottoposti a vincolo storico – artistico, più complessa è l’identificazione della prima. Come evidenziato in passato [14], la nozione di “opere di edilizia civile che presentano rilevante interesse artistico” si riferisce sia alle nuove opere, sia agli interventi su opere già esistenti (consistenti quindi in manutenzioni, ristrutturazioni, ecc.), effettuate su immobili non assoggettati a vincolo storico – artistico. Ne consegue che per sussistere la riserva di competenze progettuali degli architetti nella progettazione di interventi su immobili non soggetti a vincolo storico artistico, deve ricorrere il presupposto costituito dal ‘rilevante’ interesse artistico dell’intervento [15]. Pertanto, secondo l’interpretazione della norma fornita dalla giurisprudenza [16], la riserva di competenza degli architetti sussiste per ogni tipologia di intervento su immobili gravati da vincolo storico artistico ai sensi della L. 1089/39 (oggi, Decreto legislativo n. 42/04), ad eccezione delle attività propriamente tecniche di edilizia civile per le quali lo stesso art. 52 prevede la competenza anche degli ingegneri; la competenza degli architetti, poi, si estende anche agli interventi realizzati su immobili non assoggettati a vincolo storico – artistico quando presentino “rilevante interesse artistico”.

Conseguentemente, è stata riconosciuta la competenza anche dell’ingegnere nei seguenti casi concreti:

Al contrario, è stata ritenuta di esclusiva competenza dell’architetto:

La competenza comune dell’ingegnere e dell’architetto

La competenza dell’ingegnere e dell’architetto è comune per quanto riguarda:

Note

[1] TAR Puglia, Lecce, sez. III, sent. 31 maggio 2013, n. 1270; TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, sent. 9 aprile 2008, n. 354; TAR Campania, Salerno, sez. I, sent. 26 aprile 2007, n. 457.
[2] TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, sent. 9 aprile 2008, n. 354; TAR Campania, Salerno, sez. I, sent. 26 aprile 2007, n. 457.
[3] TAR Lombardia, Milano, sez. II, sent. 13 marzo 1989, n. 201.
[4] TAR Campania, Salerno, sez. I, sent. 9 ottobre 2015, n. 2167.
[5] TAR Umbria, sent. 19 febbraio 2016, n. 117. L’art. 17 del R.D. 6 ottobre 1912 n. 1306 include le opere relative ai cimiteri nel novero delle “opere riguardanti la pubblica igiene”: TAR Veneto, sez. I, sent. 30 aprile 2013, n. 633.
[6] TAR Campania, Salerno, sez. I, sent. 8 ottobre 2021, n. 2113; TAR Campania, Napoli, sez. I, sent. 20 febbraio 2017, n. 1023;

[7] TAR Lazio, sez. Latina, sent. 12 luglio 2013, n. 609; TAR Emilia Romagna, Parma, sent. 9 novembre 2011, n. 389; TAR Veneto, sez. I, sent. 8 luglio 2011, n. 1153; TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, sent. 9 aprile 2008, n. 354; TAR Campania, Salerno, sez. I, sent. 26 aprile 2007, n. 457.
[8] Consiglio di Stato, sez. II, parere n. 723/2015. Del resto, se si considera che anche una strada rurale può comportare complessi calcoli connessi ai problemi di possibili dissesti idrogeologici oppure alla resistenza del fondo stradale al traffico di mezzi pesanti, come le macchine agricole, o ancora la necessità di superare talune più gravi asperità del terreno, si vede come solo le conoscenze tecnico-scientifiche proprie della professione di ingegnere garantiscano una corretta e responsabile progettazione delle strade rurali. Ricordiamo, comunque, che su tale ultima materia, anche i geometri hanno una parziale competenza.
[9] TAR Piemonte, sez. I, sent. 17 febbraio 2004, n. 261.
Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 28 febbraio 2002, n. 1208.
[10] TAR Campania, Napoli, sez. I, sent. 20 aprile 2016, n. 1968; sent. 14 settembre 2016, n. 4299.
[11] Consiglio di Stato, sez. V, sent. 31 marzo 2011, n. 1965.
[12] TAR Puglia, Lecce, sez. III, sent. 10 marzo 2017, n. 411; Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 9 gennaio 2014, n. 21.
[13] TAR Puglia, Lecce, sez. II, sent. 30 marzo 2015, n. 1077.
[14] Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 30 aprile 2002, n. 2303.
[15] “La valutazione di merito circa il valore “artistico” dell’intervento spetta, caso per caso, all’Amministrazione”: TAR Sicilia, Catania, sez. I, sent. 17 gennaio 2011, n. 87.
“La valutazione di merito circa il valore “artistico” dell’intervento spetta, caso per caso, all’Amministrazione”: TAR Sicilia, Catania, sez. I, sent. 17 gennaio 2011, n. 87.
[16] TAR Lazio, Roma, sent. II, sent. 17 ottobre 2011, n. 7997.
[17] TAR Puglia, Lecce, sez. III, sent. 10 marzo 2017, n. 411: nell’occasione i giudici hanno affermato che “a fronte di un parere avente contenuto così analitico, che definisce in termini di esaustività ogni possibile profilo di tutela degli aspetti culturali dell’opera in progetto, è evidente che l’attività oggetto di gara si risolve in una mera ingegnerizzazione del progetto stesso, con conseguente esclusione di scelte che fuoriescano dalla ordinaria competenza di un ingegnere”.
[18] TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, sent. 13 gennaio 2016, n. 36.
[19] TAR Sicilia, Catania, sez. I, sent. 29 ottobre 2015, n. 2519.
[20] TAR Puglia, Lecce, sez. II, sent. 14 luglio 2014, n. 1782.
[21] TAR Veneto, sez. I, sent. 3 giugno 2014, n. 743.
[22] Cfr. nota precedente.
[23] TAR Lazio, Roma, sez. II, sent. 17 ottobre 2011, n. 7997.
[24] TAR Veneto, sez. II, sent. 14 dicembre 2011, n. 1833.
Per tali dovendosi intendere le opere afferenti la viabilità, gli acquedotti, i depuratori, le condotte fognarie e gli impianti di illuminazione.
[25] TAR Piemonte, sez. II, sent. 15 maggio 2015, n. 846;

[26]  TAR Lazio, sez. Latina, sent. 12 luglio 2013, n. 609; TAR Puglia, Lecce, sez. III, sent. 18 aprile 2012, n. 708.
[27] Consiglio di Stato, sez. II, parere 4 settembre 2015 n. 2539.
[28] Su tale aspetto si rimanda al prossimo capitolo.
[29] TAR Sicilia, Catania, sez. I, ord. 4 maggio 2015, n. 331.
[30] Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 15 marzo 2013, n. 1550. È da precisare che in passato la giurisprudenza aveva espresso una chiusura netta circa la competenza dell’architetto in materia di impiantistica: cfr., in tal senso, TAR Liguria, sez. I, sent. 2 febbraio 2005, n. 137.
[31] TAR Molise, sent. 17 aprile 204, n. 267.
[32] Cfr. nota precedente.

[33] TAR Campania, Salerno, sez. I, sent. 22 febbraio 2011, n. 330.

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Le competenze progettuali dei professionisti tecnici

Le competenze progettuali dei professionisti tecnici

La materia del riparto delle competenze progettuali fra i professionisti tecnici è di estremo interesse pratico; individuare correttamente la figura professionale che può progettare un determinato intervento è, infatti, fondamentale per tutti i soggetti interessati:

- per il professionista, onde evitare responsabilità e rischi nello svolgimento della propria prestazione;

- per il cittadino, che deve avere cognizione di quale sia il professionista a cui rivolgersi per l’intervento che vuol realizzare; 

- per la pubblica amministrazione (in primis, il Comune attraverso l’ufficio tecnico) che deve valutare il progetto presentato e, conseguentemente, anche verificare che il progettista abbia le adeguate competenze secondo quanto previsto dalle norme in materia.

Le difficoltà nell’individuare correttamente la ripartizione della progettazione sono legate a plurime motivazioni:
• la vetustà di disposizioni normative palesemente risalenti e le inevitabili sovrapposizioni nell’interpretazione;
• il miglioramento delle tecniche costruttive e dei materiali;
• l’azione degli ordini professionali che, legittimamente, intervengono per difendere le proprie aree di competenza e, possibilmente, individuarne di nuove;
• la mancanza di coraggio del Legislatore che, a distanza di quasi un secolo, non è ancora intervenuto con un disegno normativo organico che possa fare definitiva chiarezza e ridurre al minimo i margini di incertezza nella materia.

In questa breve trattazione, senza alcune pretesa di esaustività, evidentemente non possibile in questa sede, cercheremo di fornire le linee guida per individuare correttamente le competenze progettuali dei singoli professionisti tecnici, alla luce delle norme in materia e dei chiarimenti forniti dalla giurisprudenza.

Mario Petrulli, Avvocato (www.studiolegalepetrulli.it), collabora con siti giuridici (tra i quali www. ediliziaurbanistica.it) e società di consulenza; esperto in edilizia, urbanistica e diritto degli enti locali; è coautore, insieme ad Antonella Mafrica, di pubblicazioni per Maggioli Editore.

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Mario Petrulli, 2017, Maggioli Editore
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