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La buona fede non giustifica la lottizzazione abusiva
Il TAR Sicilia-Palermo con l'ordinanza del 25 gennaio 2024, n. 38 prevede che la lottizzazione abusiva prescinde dallo stato soggettivo di buona o mala fede dei lottizzanti
Il TAR Sicilia-Palermo ha respinto l’istanza di alcuni lottizzandi volta a sospendere l’ordinanza del Comune, volto a ostacolare i lavori dopo la scoperta di una vasta lottizzazione abusiva. I giudici hanno escluso nettamente qualsiasi fumus boni iuris dei richiedenti, per una serie di motivi, tutti saldamente confermati dagli orientamenti della giurisprudenza. Gli istanti dichiarano che: “non possono invocare il proprio stato soggettivo al fine di escludere la legittimità del provvedimento impugnato“,perchè:” la lottizzazione abusiva – si ricorda nell’ordinanza n.38 del 25 gennaio 2024 – prescinde dallo stato soggettivo di buona o mala fede dei lottizzanti: e ciò in quanto rileva in via esclusiva il mero dato oggettivo dell’intervenuta illegittima trasformazione urbanistica del territorio, fermo restando che la tutela dei terzi acquirenti in buona fede, estranei alla commissione dell’illecito, può essere fatta valere in sede civile nei confronti dell’alienante”.
Strada sbarrata anche alle eventuali possibilità di sanatoria di singoli elementi (lotti o fabbricati), in quanto “non è possibile la sanatoria della lottizzazione abusiva tramite il condono delle singole unità immobiliari realizzate abusivamente, non potendo le singole porzioni di suolo ricomprese nell’area abusivamente lottizzata essere valutate in modo isolato e atomistico, ma in relazione allo stravolgimento della destinazione di zona che ne deriva nel suo complesso“. Infine, anche l’argomento legato alla circostanza che l’abuso è molto risalente nel tempo viene respinto al mittente. “il fatto che le opere siano state realizzate in un lungo arco di tempo –concludono i giudici- non incide in alcun modo sulla legittimità dell’ordine di sospensione della lottizzazione, avuto presente il menzionato carattere permanente dell’illecito“.
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