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Decadenza del permesso di costruire motivata dalla mancanza della comunicazione di inizio e fine lavori
Il quesito risolto alla luce della sentenza del TAR Campania, Salerno, sez. II, del 15 maggio 2023, n. 1115

di M. Petrulli

Quesito risolto

Si chiede se la decadenza del permesso di costruire possa essere motivata dalla mancanza della comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori.

La risposta al quesito è negativa, come evidenziato dal TAR Campania, Salerno, sez. II, nella sent. 15 maggio 2023, n. 1115, nella quale è stato affermato che l’ufficio tecnico comunale non può dichiarare la decadenza del permesso di costruire sulla scorta del mero e non risolutivo riscontro della “mancanza di comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori”.
In argomento, giova rammentare che per consolidata giurisprudenza, l’onere della prova dell’intempestivo inizio e/o dell’intempestiva ultimazione dei lavori assentiti incombe sull’amministrazione comunale che ne dichiara la decadenza, alla stregua del principio generale in forza del quale i presupposti dell’atto adottato devono essere accertati dall’autorità emanante (cfr. TAR Campania, Salerno, sez. II, n. 281/2002; Napoli, sez. II, n. 4817/2005; n. 54/2018; TAR Valle d’Aosta, Aosta, n. 26/2018). Onere, questo, che non è da intendersi assolto dal Comune sulla base del mero rilievo della carenza comunicativa, esigendosi che quest’ultima trovasse riscontro nell’analisi concreta della vicenda e dell’inosservanza dei termini di inizio e conclusione dei lavori (cfr., in tal senso, TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 7256/2013; TAR Puglia, Lecce, sez. I, n. 1689/2017).


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