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Decadenza del permesso di costruire e adozione di un provvedimento formale
Presentiamo una sintesi delle principali posizioni espresse dalla giurisprudenza
di M. Petrulli
Premessa
La necessità o meno dell’adozione di un provvedimento formale dinanzi alla decadenza del permesso di costruire è una questione su cui si registrano posizioni differenti in giurisprudenza. Ne riportiamo una breve sintesi, anche allo scopo di individuare la tesi preferibile.
L’orientamento che ritiene non necessaria l’adozione di un provvedimento espresso
Alcune pronunce (1) hanno sostenuto la non necessità dell’adozione di un provvedimento espresso; in tal senso, ad esempio, si sono espressi:
il TAR Toscana, sez. III, nella sent. 3 marzo 2022, n. 271, secondo cui “Una volta che sia inutilmente decorso il termine per il compimento dei lavori, la decadenza si produce dunque di diritto, qualora il termine stesso non sia stato prorogato, senza che peraltro vi sia bisogno di alcuna pronuncia espressa da parte dell’amministrazione, a differenza di quanto avviene per la proroga, che invece richiede un provvedimento motivato (Cons. Stato, sez. II, 17 febbraio 2021, n. 1451). La pronuncia espressa della decadenza, infatti, non è nemmeno necessaria, giacché, diversamente opinando, si farebbe dipendere la decadenza non solo – secondo lo schema legale – dal comportamento inerte del titolare del permesso di costruire, ma anche dall’intervento della pubblica amministrazione, che potrebbe in taluni casi adottare il provvedimento espresso e in altri casi omettere di farlo, con possibili disparità di trattamento tra situazioni che nella sostanza si presenterebbero identiche”;
il TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, nella sent. 18 aprile 2019, n. 849, secondo cui la decadenza “opera di diritto, con la conseguenza che non è richiesta l’adozione di un provvedimento amministrativo espresso”.
L’orientamento che ritiene necessaria l’adozione di un provvedimento formale
Un altro orientamento (2), invece, ritiene necessaria detta adozione, come affermato, ad esempio, nelle seguenti pronunce:
- TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 2 novembre 2022, n. 2893: “La decadenza del permesso di costruire deve essere previamente “contestata” dall’amministrazione all’interessato, mediante l’avvio di un procedimento ad hoc: ciò al fine di consentire a quest’ultimo di controdedurre in ordine alle ragioni, di fatto e di diritto, che gli avrebbero impedito di completare i lavori assentiti nei termini all’uopo previsti dall’art. 15 D.P.R. n. 380/2001 e, dunque, fornire al Comune tutti gli elementi utili alla valutazione circa l’effettiva decadenza del titolo edilizio. Quanto sopra in conformità al consolidato orientamento, secondo cui «la decadenza della concessione deve necessariamente tradursi in un provvedimento espresso che ne accerti i presupposti e ne renda operanti gli effetti, il quale, ancorché a contenuto vincolato, ha carattere autoritativo e non è sottratto all’obbligo di motivazione di cui all’art. 3 l. n. 241 del 1990 né alla comunicazione di avvio del procedimento, prescritta dall’art. 7 della stessa legge» (così T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 21/01/2022, n. 202)”;
- TAR Veneto, sez. II, sent. 17 dicembre 2021, n. 1528: “la perdita di efficacia del titolo edilizio per mancato inizio o ultimazione dei lavori nei termini prescritti dall’art. 15, c. 2, del d.P.R. 380/2001, deve essere accertata e dichiarata con formale provvedimento del competente organo comunale all’esito di apposita istruttoria, anche ai fini del necessario contraddittorio con il privato circa l’esistenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la declaratoria di decadenza”;
- TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, sent. 19 maggio 2020, n. 890: “È illegittima l’ordinanza demolitoria che pone a suo fondamento l’intervenuta – ma non dichiarata – decadenza del titolo abilitativo edilizio (T.A.R. Napoli, Sez. VIII, 8.5.2018, n. 3065; T.A.R. Pescara, Sez. I, 14.11.2014, n. 449), tenuto conto che la perdita di efficacia del titolo edilizio per mancato inizio o ultimazione dei lavori nei termini prescritti deve essere accertata e dichiarata con formale provvedimento dell’amministrazione (Cons. Stato, Sez. V, 12.5.2011, n. 2821)”;
- TAR Campania, Napoli, sez. II, sent. 3 aprile 2020, n. 1322: “La perdita di efficacia del titolo edilizio per mancato inizio o ultimazione dei lavori nei termini prescritti dall’art. 15, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, deve essere accertata e dichiarata con formale provvedimento del competente organo comunale all’esito di apposita istruttoria, anche ai fini del necessario contraddittorio con il privato circa l’esistenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la declaratoria di decadenza. Infatti, l’istituto della decadenza del permesso di costruire di cui alla citata disposizione, pur avendo natura dichiarativa e vincolata, presuppone, a garanzia degli interessi privati coinvolti, un atto di accertamento di un effetto legale che si riconnette al manifestarsi dei presupposti normativi, con la conseguenza che può ben affermarsi che l’operatività della decadenza postula sempre l’intermediazione provvedimentale, in assenza della quale il titolo edilizio dovrà continuare ad essere considerato assolutamente vigente”;
- TAR Toscana, sez. III, sent. 7 febbraio 2020 n. 170: “Per giurisprudenza consolidata, la decadenza del permesso di costruire, conseguente all’inosservanza del termine massimo per l’inizio dei lavori, pur discendendo direttamente dalla legge, necessita comunque di un provvedimento comunale che la accerti, con effetti dichiarativi, sia per verificare l’effettivo decorso del termine, sia per accertare che non ricorrano cause di forza maggiore che possano giustificare la sospensione o la proroga del termine stesso”.
Riteniamo tale orientamento preferibile, sia in ragione della maggiore certezza che si ha a seguito dell’adozione di un provvedimento espresso sia per la tutela degli interessi privati coinvolti (in particolare, del titolare del permesso di costruire).
Note
(1) In tal senso cfr. anche TAR Lazio, Roma, sez. II, sent. 5 settembre 2019, n. 10766; TAR Friuli-Venezia Giulia, sez. I,
sent. 22 aprile 2015, n. 186; TAR Sardegna, sez. II, sent. 30 ottobre 2014, n. 880; TAR Emilia-Romagna, Parma, sez. I,
sent. 18 dicembre 2013, n. 388; Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 18 maggio 2012, n. 2915; sent. 10 luglio 2017, n. 337;
TAR Valle d’Aosta, sez. I, sent. 18 aprile 2018, n. 26.
(2) Cfr. anche TAR Liguria, sez. I, sent. 25 maggio 2021, n. 479; TAR Campania, Napoli, sez. V, sent. 27 luglio 2020, n.
3344; sez. II, sent. 3 aprile 2020, n. 1322, Consiglio di Stato, sez. V, sent. 12 maggio 2011, n. 2821.
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