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Illegittima l’ordinanza di demolizione priva di adeguata istruttoria dinanzi ad un’opera temporanea
Approfondimento sulla sentenza del TAR Campania, Salerno, sez. II del 19 ottobre 2023, n. 2340

di M. Petrulli

La recente sentenza del TAR Campania, Salerno, sez. II del 19 ottobre 2023, n. 2340, merita una breve segnalazione perché evidenzia un possibile errore da evitare nella valutazione di un’opera edilizia temporanea.

Nel caso specifico, un operatore economico, impegnato nella produzione e promozione di prodotti tipici locali, presentava una c.i.l. per l’installazione temporanea di manufatti e pertinenze amovibili, semplicemente appoggiate al suolo, prive di qualsiasi fondazione, per un periodo di circa 4 mesi e, contemporaneamente, una s.c.i.a. per l’attività temporanea di degustazione e vendita di prodotti per il suddetto periodo. L’ufficio tecnico comunicava l’irricevibilità della c.i.l. depositata e disponeva il divieto di prosecuzione dell’attività segnalata tramite s.c.i.a.; i provvedimenti comunali venivano impugnati dall’operatore economico interessato.

Secondo i giudici, i due provvedimenti erano illegittimi, stante la difformità rispetto al paradigma legale di riferimento.

Ed infatti, l’art. 6, comma 1, lett. e-bis) del D.P.R. n. 380/2001, riconduce all’edilizia libera “le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni”.

La giurisprudenza è rigorosa ed inequivoca nell’interpretare la norma de qua; si assume, in linea di principio, che un manufatto, per rientrare nella attività libera, deve possedere due caratteristiche: 

Ne discende che le opere agevolmente rimovibili, funzionali a soddisfare un’esigenza temporanea, col fine di cessare dopo il breve tempo al raggiungimento dell’interesse finale, si configurano a carattere precario e, per questo motivo, non richiedono il permesso di costruire (T.A.R. Brescia, sez. I, 13/01/2020, n.19).

Più nel dettaglio, si assume che le opere contingenti e temporanee possono essere liberamente realizzate una volta sola e per non oltre centottanta giorni (Cass. pen., Sez. III, 24 novembre 2020, n. 32735).

I giudici hanno anche ricordato l’Allegato A del D.P.R. n. 31/2017, che così recita:

Tanto premesso, i giudici hanno evidenziato il difetto di istruttoria commesso dall’ufficio, visto che la CIL prevedeva la presenza dei manufatti per circa 4 mesi, ossia meno del limite massimo di 180 giorni previsto dal Testo Unico Edilizia. Secondo il TAR, infatti, “la P.A. non ha valutato se trattasi di opere stagionali e non meramente contingenti e temporanee, con le evidenti implicazioni pratiche che ne conseguono”.

 


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