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Edilizia libera è ammissibile per un pergolato aperto sui lati
Si chiede se un pergolato aperto sui lati, costituito da quattro pilastrini, possa essere considerato una pertinenza
di M. Petrulli
Si chiede se sia possibile considerare una pertinenza, rientrante nell’alveo dell’attività edilizi libera, un pergolato aperto sui lati, costituito da quattro pilastrini (di dimensioni 15×15) in legno lamellare appoggiati sul terrazzo e sormontati da piccole travi, sempre in legno lamellare, su cui è destinato ad essere installato un impianto fotovoltaico di modeste dimensioni finalizzato a produrre energia elettrica per uso domestico a servizio esclusivo dell’abitazione.
La risposta al quesito è positiva, come affermato dal TAR Puglia, Bari, sez. III, nella sent. 23 aprile 2020, n. 531, secondo cui, trattandosi di una pertinenza, la sua realizzazione non richiede permesso di costruire essendo riconducibile al concetto di attività edilizia libera di cui all’art. 6 del T.U. Edilizia, di cui al D.P.R. 380/2001. Già in passato la giurisprudenza amministrativa, prima della novella introdotta all’articolo 6 del precitato DPR, aveva stabilito che “la realizzazione di un pergolato sul lastrico solare di un edificio esistente, ancorché destinato a sostenere un impianto di produzione di energia elettrica, costituisce opera edilizia soggetta al regime delle opere assentibili ex art. 22 d.P.R. 380/01. Infatti l'installazione di pannelli fotovoltaici si considera attività edilizia libera, che non richiede un titolo edilizio, solo se i pannelli sono aderenti o integrati nei tetti o coperture di edifici esistenti” (T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, sent. 15 giugno 2015, n. 883). Questa chiave di lettura risulta confermata dall’art. 3 del d.lgs. 25 novembre 2016, n.222, che ha modificato l’art. 6 del Testo Unico in materia edilizia il cui articolato normativo si arricchisce di un comma e-quater, a mente del quale i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
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