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Parcheggi interrati ex legge Tognoli: non utilizzabile il riporto di terreno per dimostrare il totale interramento
I parcheggi pertinenziali realizzati nel sottosuolo degli immobili e che possono essere costruiti anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 9 Legge n. 122 del 1989, sono solo quelli costruiti totalmente al di sotto del piano di campagna naturale e non quelli artificialmente interrati per effetto del riporto di terra

di MARIO PETRULLI

L’art. 9 della Legge Tognoli (Legge n. 122/1989), al comma 1, così recita: “I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purché non in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell’uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici […]”. Tale disposizione costituisce norma speciale e derogatoria avente lo scopo di attenuare le conseguenze dell’annoso problema del congestionamento del traffico automobilistico nelle aree urbane e alla cronica carenza di posti per il parcheggio delle auto: conseguentemente, la sua applicazione ha richiesto nel tempo una interpretazione rigorosa e strettamente rispettosa dei requisiti imposti dalla legge[1].

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