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L'attività edilizia libera non può essere eseguita su suolo pubblico senza autorizzazione
È possibile porre in essere un’attività edilizia libera su un suolo pubblico senza autorizzazione dell’ente proprietario?

di MARIO PETRULLI

È possibile porre in essere un’attività edilizia libera (si pensi, ad esempio, ad opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni e agli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici) su un suolo pubblico senza autorizzazione dell’ente proprietario? Vi sono molteplici ragioni per dare risposta negativa al quesito.
In primo luogo, un suolo pubblico ha una propria ontologica destinazione d’uso a favore di tutta la collettività; di conseguenza, un eventuale intervento edilizio, per quanto di modesto impatto in quanto rientrante nell’alveo dell’attività edilizia libera, deve considerarsi idoneo ad impedire la libera fruizione collettiva del suolo a favore dell’utilizzo esclusivo del soggetto che pone in essere l’intervento in discorso: è per tale motivo che l’autorizzazione espressa(1) dell’ente proprietario deve ritenersi necessaria sempre e comunque, a prescindere dalla rilevanza della minore o maggiore consistenza o impatto delle opere. Ed infatti, non può che essere l’ente proprietario del suolo pubblico che potrà valutare, discrezionalmente(2), l’opportunità di mantenere l’utilizzo collettivo del suolo o concedere un uso particolare dell’area(3), autorizzando l’interessato a realizzare l’opera (è il caso del concessionario o titolare del diritto di superficie di un bene pubblico che, avendo titolo, in quanto tale, ad edificarvi, deve comunque essere autorizzato con gli strumenti procedimentali previsti dalla legge).

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