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Una rotatoria non può essere progettata da un architetto
La questione del riparto delle competenze progettuali fra professionisti tecnici: le valutazioni della giurisprudenza
di MARIO PETRULLI
La questione del riparto delle competenze progettuali fra professionisti tecnici è sempre un argomento delicato e, a volte, foriero di incertezze operative.
È vero che il Regio Decreto n. 2537 del 1925, contenente l’Approvazione del regolamento per le professione d’ingegnere e di architetto, individua le competenze di ingegneri ed architetti ma, trattandosi di una norma adottata quasi cento addietro, non può tenere conto dell’evoluzione della scienza delle costruzioni e del continuo mutare e progredire del concetto della professionalità, dei percorsi di studi innovati, dello sviluppo e della creazione di nuovi ambiti di progettazione che in passato erano esigui o, addirittura, inesistenti. Tale constatazione fattuale, unitamente alla mancanza di un auspicabile aggiornamento legislativo, rende a volte difficile individuare in maniera netta i confini progettuali di ogni professionista, sia per quanto riguarda le competenze esclusive sia per quanto concerne le competenze comuni.
Per tale motivo, una soluzione ottimale è quella di affidarsi ai canoni indicati dalla giurisprudenza: in particolare, segnaliamo la recente sentenza 25 maggio 2020, n. 170, del TAR Lazio, Latina, nella quale è stato affermato che esula dalle competenze degli architetti il progetto di realizzazione di una rotatoria all’incrocio tra due strade, rientrando nella sfera di competenza progettuale degli ingegneri.
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