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Bonifiche e comunicazioni del soggetto non responsabile
La stretta connessione tra inquinamento e alcuni obblighi accessori che competono solo ed esclusivamente al responsabile
di PAOLO COSTANTINO
Come noto, l’art. 257 (Bonifica dei siti), d.lgs. 152/2006 (cd. TU Ambiente), che disciplina il reato contravvenzionale della “omessa bonifica”, prevede che chiunque cagiona l’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con l’arresto (da sei mesi a un anno) o con l’ammenda (da 2.600 euro a 26.000 euro) se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall’autorità competente nell’ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti, TU Ambiente; la norma dispone, inoltre, che “in caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all’articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro”. La comunicazione cui l’articolo si riferisce è quella contenuta al primo comma del citato art. 242, laddove si dice che al verificarsi di un evento inquinante che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, “il responsabile dell’inquinamento” mette in opera entro ventiquattro ore successive all’evento tutte le necessarie misure di prevenzione e ne dà “immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 304, comma 2”.
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