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In materia di rilascio di concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo la discrezionalità è la regola
Sintesi dell'orientamento prevalente della giurisprudenza in materia

di MARIO PETRULLI

In materia di rilascio di concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo e, in particolare in materia di concessione per utilizzo di arenili demaniali, secondo il granitico orientamento giurisprudenziale, “la scelta dell’Amministrazione di quale fra i vari usi di un bene demaniale (nella specie del demanio marittimo) si presenti più proficuo e conforme all’interesse pubblico costituisce espressione di un’ampia discrezionalità amministrativa, che può essere sindacata in sede giurisdizionale solo nei limiti del difetto di motivazione e della manifesta illogicità o irragionevolezza”.

La giurisprudenza costante ha precisato che il diniego di concessione dell’uso di un bene demaniale, ai sensi dell’art. 36 cod. nav., costituisce legittima espressione del potere ampiamente discrezionale spettante all’amministrazione in tutte le ipotesi in cui quest’ultima ravvisi la sussistenza di un interesse pubblico contrario al rilascio, purché la decisione negativa venga motivata adducendo elementi concreti ritenuti, all’esito di apposito accertamento istruttorio, ostativi all’invocato uso particolare del bene pubblico e l’esercizio di tale potere è sindacabile da parte del giudice amministrativo sotto il profilo della logicità e congruenza. Ad esempio, secondo la giurisprudenza:

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