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Non serve il permesso di costruire per una pergotenda
Focus sulla sentenza del TAR Lazio, Latina, 25 febbraio 2019, n. 128
Non serve il permesso di costruire per una pergotenda costituita da una mera struttura metallica di sbarre trasversali per l’inserimento di un telo para-sole adiacente al fabbricato, stabilmente ancorata ad esso e al suolo ma aperta su tutti i lati e sul cielo, cioè priva di copertura e tamponature esterne. Ciò in quanto detta la struttura non è idonea a creare volume o superficie e, quindi, trasformazione urbanistica del territorio, giacché la tenda avvolgibile che essa è unicamente destinata a servire si risolve, in ultima analisi, in un mero elemento di arredo esterno dell’edificio in muratura al quale è infissa e sulla cui originaria identità e conformazione non può certamente incidere né nel senso della creazione di una nuova costruzione né in quello di una ristrutturazione e trasformazione di quella preesistente, non condividendo la natura e le consistenza degli elementi costitutivi del fabbricato cui pertiene (Cons. Stato, sez. VI, 27 aprile 2016 n. 1619);
Formazione Maggioli
La disciplina edilizia degli arredi esterni e delle opere precarie
Docente: Mario Petrulli
Nel caso di specie, l’opera principale non è la struttura di sostegno in sé ma la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzato ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell’unità abitativa e, ad ogni evidenza, privo delle caratteristiche di consistenza e rilevanza che potrebbero connotarla in termini di componente edilizia di copertura e chiusura (Cons. Stato, sez. VI, 25 gennaio 2017 n. 306; sez. VI, 27 aprile 2016 n. 1619; sez. VI, 11 aprile 2014 n. 1777; TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 2 luglio 2018 n. 646; TAR Lazio, Roma, sez. II, 22 giugno 2018 n. 7014; TAR Lazio, Roma, sez. II, 22 dicembre 2017 n. 12632).
>> CONSULTA IL TESTO DELLA SENTENZA DEL TAR LAZIO, LATINA, 25 FEBBRAIO 2019, n. 128.
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