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Atto di asservimento di un fondo e mancata edificazione
Quali le conseguenze possibili? Le indicazioni per gli operatori
di MARIO PETRULLI
L’istituto dell’asservimento (ovvero, della cessione di cubatura) non è di certo una novità nella prassi dell’ufficio tecnico comunale. Trattasi, in sintesi, in una fattispecie negoziale atipica avente effetti obbligatori, in base ai quali un’area viene destinata a servire al computo dell’edificabilità di un altro fondo; è stato, infatti, affermato che “L’asservimento realizza, in definitiva, una specie particolare di relazione pertinenziale, nella quale viene posta durevolmente a servizio di un fondo la qualità edificatoria di un altro. Scopo dell’atto di asservimento è quello di incrementare la cubatura disponibile su un fondo, sfruttando quella concessa (e non utilizzata) ad altro fondo della medesima area, il quale viene, conseguentemente, assoggettato a vincolo di inedificabilità. L’atto di asservimento dei suoli comporta la cessione di cubatura tra fondi contigui ed è funzionale ad accrescere la potenzialità edilizia di un’area per mezzo dell’utilizzo della cubatura realizzabile in una particella contigua e del conseguente computo anche della superficie di quest’ultima, ai fini della verifica del rispetto dell’indice di fabbricabilità fondiaria […]”.
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