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Esonero oneri concessori per cambio destinazione d'uso
La sentenza del TAR Piemonte (889/2018) in materia di lavori di ampliamento di una casa di cura privata

di MARIO PETRULLI

Segnaliamo di seguito il caso di una società richiede, nel 2007, un permesso di costruire per mutamento di destinazione d’uso di una casa di cura in casa di cura e riposo e, successivamente, nel 2009, un secondo permesso per lavori di ampliamento di una casa di cura e di riposo, ai sensi dell’art. 17 comma 3 lett. c) del Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001), secondo cui il contributo di costruzione non è dovuto “per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici”. Evidenzia, altresì, che, proprio dal 2009, l’area dell’intervento edilizio ricade in un piano esecutivo convenzionato che qualifica espressamente la struttura interessata come “ospedaliera” e ne prevede interventi di ampliamento. Il Comune nega l’esonero per mancanza delle condizioni di operatività della norma invocata.

La richiesta della società è parzialmente corretta, come evidenziato dal TAR Piemonte, sez. II, nella sent. 18 luglio 2018, n. 889.

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