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Le opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche: il rispetto delle distanze
Regola generale ed applicazione concreta in relazione a tale ricorrente problematica

Come è noto, secondo quanto disposto dall’art. 1 lett. a), punti a) e b) del d.m. 14 giugno 1989 n. 236 (“Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e della eliminazione delle barriere architettoniche”, per barriere architettoniche si intendono “gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita, in forma permanente o temporanea”, ovvero “gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature e componenti”.
Così, ad esempio, fra tali ostacoli debbono annoverarsi le scale dei palazzi a più piani, non affrontabili in assoluto da soggetti deambulanti con sussidi ortopedici, o comunque fonte di affaticamento – e, dunque, del “disagio” di cui parla la norma citata – per chiunque, a causa dell’età o di patologie di varia natura, abbia ridotte capacità di compiere sforzi fisici.

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