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Agevolazioni per l'edilizia convenzionata: realizzazione di garage
Focus sulla sentenza del TAR Veneto, sez. II, 27 novembre 2017 n. 1053
Una società realizza su un terreno di proprietà 300 garage ad uso privato, stipulando con il Comune una convenzione che prevedeva che la loro vendita dovesse essere prioritariamente riservata ai cittadini residenti nel Comune per un prezzo non superiore a quello indicato nella convenzione, con divieto, per gli acquirenti appartenenti a tali categorie, di affittare o rivendere a terzi i posti macchina. Poiché il prezzo di cessione era convenzionato, secondo la società deve applicarsi la normativa in materia di edilizia convenzionata in quanto, benché tali norme si riferiscano espressamente all’edilizia residenziale (art. 17 comma 1 del Testo Unico Edilizia – d.P.R. n. 380/2001), sussistono tutti i presupposti per una loro applicazione analogica atteso che la costruzione di garage nelle nuove costruzioni è obbligatoria e gli stessi costituiscono pertinenze delle abitazioni.
Contestualmente il Comune richiede comunque il pagamento degli oneri di costruzione, ritenendo non applicabile l’agevolazione richiesta, perché le costruzioni realizzate non sono edifici abitativi ma garage.. Ma chi ha ragione nel caso di specie?
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