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Oneri concessori per un opificio industriale da realizzare in Area Sviluppo Industriale
Sono dovuti? La risposta del Consiglio di Stato, Sez. IV, attraverso la sentenza 20 novembre 2017, n. 5356
di MARIO PETRULLI
Riveste interesse il caso di un imprenditore che stipula con un Consorzio per lo Sviluppo Industriale (ASI) un contratto preliminare per la cessione di un terreno da destinare ad insediamento produttivo per la realizzazione di una piattaforma logistica per prodotti agrumari e chiede un permesso di costruire con esonero degli oneri concessori ai sensi dell’art. 17 comma 3 lett. c) del Testo Unico Edilizia (d.P.R. n. 380/2001), norma che prevede la non debenza degli oneri “per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici”.
Il Comune nega l’esonero per mancanza delle condizioni di operatività della norma suddetta, posto che l’opera non può qualificarsi come opera pubblica. Chi è dalla parte della ragione nel caso di specie? Il Comune, come affermato dal Consiglio di Stato, sez. IV, nella sent. 20 novembre 2017, n. 5356. L’art. 17 comma 3, lett. c), d.P.R. n. 380/2001 prevede che “il contributo di costruzione non è dovuto: per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici”. Lo sgravio contributivo esige perciò il concorso di due presupposti, e cioè, uno oggettivo, l’ascrivibilità del manufatto.
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