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Oneri concessori nel caso di un capannone industriale utilizzato come deposito
Focus sulla sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 6 novembre 2017, n, 5118

di MARIO PETRULLI

Assume interesse la sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, nella sent. 6 novembre 2017, n, 5118 in materia di oneri concessori. Nel caso di specie un proprietario richiede il permesso di costruire per un capannone industriale utilizzato come deposito, chiedendo l’applicazione dell’art. 19 comma 1 del testo Unico Edilizia (d.P.R. n. 380/2001) per il calcolo degli oneri concessori, secondo cui “Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La incidenza di tali opere è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base a parametri che la regione definisce con i criteri di cui al comma 4, lettere a) e b) dell’articolo 16, nonché in relazione ai tipi di attività produttiva”.Il Comune nega l’applicazione della norma suddetta e calcola l’importo dovuto secondo le regole ordinarie: ciò in quanto un deposito non rientra nella fra i casi ai quali è applicabile la disposizione citata.

Chi è dalla parte della ragione nel caso di specie?

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