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Oneri concessori impagati nel caso di trasferimento dell’immobile interamente realizzato
Chi è tenuto a pagare in tale circostanza? Analisi della sentenza 3 novembre 2017, n. 471 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
di MARIO PETRULLI
Segnaliamo la recente sentenza 3 novembre 2017 n. 471 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in materia di oneri concessori. In particolare, nel caso specifico, i giudici hanno esaminato l’ipotesi in cui il titolare del permesso di costruire ceda l’immobile già interamente realizzato: il dubbio è individuare correttamente il soggetto, venditore o acquirente, che è obbligato al pagamento degli eventuali oneri non ancora versati.
La problematica dell’individuazione del soggetto obbligato al pagamento degli oneri nel caso di alienazione dell’immobile non è nuova. Il Consiglio di Stato, infatti, già in passato aveva ritenuto legittima la richiesta del Comune, all’intestatario del permesso, del pagamento del costo di costruzione, a nulla rilevando che dopo il rilascio del titolo l’immobile fosse stato alienato a terzi. E, analogamente, è stato ritenuto che, ai fini del pagamento dei contributi di urbanizzazione, risponde direttamente e per intero il titolare della concessione edilizia, essendo i successivi acquirenti estranei al rapporto che al riguardo si è instaurato col Comune.
L’indirizzo ha trovato anche ulteriori espressioni. L’acquirente a titolo particolare di un fabbricato già realizzato, è stato detto, non è, in difetto di accollo, obbligato al pagamento degli oneri di urbanizzazione a suo tempo dovuti al momento del rilascio al venditore della relativa concessione edilizia, giusta le ordinarie regole della successione per cui le obbligazioni si trasmettono all’erede del debitore e non anche al predetto acquirente, e non essendo quest’ultimo titolare della concessione edilizia.
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