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Omessa vigilanza del dirigente tecnico e reato di abbandono incontrollato di rifiuti
Commento alla sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Feriale Penale, 14 settembre 2017, n. 41794
di ALESSANDRA CODENOTTI
La Corte di Cassazione, Sezione Feriale Penale, con sentenza n. 41794 del 14 settembre 2017, ha respinto il ricorso presentato avverso la pronuncia del Tribunale ordinario considerando che “il reato di abbandono incontrollato di rifiuti è ascrivibile ai titolari di enti ed imprese ed ai responsabili di enti anche sotto il profilo della omessa vigilanza sull’operato dei dipendenti che hanno posto in essere la condotta di abbandono). L’omessa vigilanza sull’operato altrui, dunque, costituisce elemento strutturale della fattispecie contravvenzionale che, essendo punita anche a titolo di colpa, individua nella titolarità dell’impresa (ovvero nella responsabilità dell’ente) il fondamento giuridico-fattuale dell’addebito omissivo”. Brevemente, il dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune, ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale ordinario che lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell’Ambiente) per aver omesso di vigilare sulla destinazione dei rifiuti derivanti dalla potatura del “verde” comunale.
Infatti, i suddetti rifiuti erano stati abbandonati, in modo incontrollato, da un dipendente comunale che li aveva collocati all’interno di un campo sportivo.
Per di più, dagli atti è emerso che il luogo di deposito abusivo di suddetto materiale, in passato, era già stato illecitamente destinato alla ricezione di altri tipologie di rifiuti.
In seguito, l’atto di impugnazione, proposto dal condannato in primo grado, è stato qualificato come ricorso per Cassazione in quanto la pronuncia in primo grado era da ritenersi inappellabile ai sensi dell’art. 593 codice di procedura penale. Conseguentemente a ciò, l’atto è stato trasmesso alla Suprema Corte tramite ordinanza della Corte di Appello precedentemente adita, stante la disciplina di cui all’art. 568 , comma 5, cod. proc. pen.
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