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Abbattimento delle barriere architettoniche: le disposizioni
Analisi del rapporto che esiste fra tali norme e quelle contenute nel regolamento edilizio comunale nel caso di edifici privati

di MARIO PETRULLI

Sono note agli addetti ai lavori le disposizioni di favore di contenuto edilizio contenute nella legge n. 104/1992 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), nella legge n. 13/1989 (Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati) e negli artt. 77 e ss. del Testo Unico Edilizia (d.P.R. n. 380/2001). Un aspetto, però, forse meno indagato ma di rilevante impatto pratico riguarda il rapporto che esiste fra tali norme e quelle contenute nel regolamento edilizio comunale nel caso di edifici privati: in altri termini, è possibile che le prime prevalgano sulle seconde in caso di contrasto?

Immaginiamo, ad esempio, che un condomino voglia installare un ascensore interno e che, secondo il progetto presentato, l’intervento è sì tecnicamente possibile ma, a causa degli spazi angusti, non si riesca a mantenere la larghezza minima prevista dal regolamento edilizio delle scale del condominio. In questi casi, tenuto conto dell’importanza dell’interesse in gioco (tutela della mobilità del portatore di handicap), è possibile “disapplicare” il regolamento comunale nella parte di contrasto?

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